L’idea balzana dell’indipendenza attraverso l’ente regione
5) vincoli internazionali: uno stato può nascere, unirsi, separarsi, fondersi e morire. Come una persona è un soggetto di diritto, ma lo è nel diritto internazionale. Come spiegato, non sono soggetti di diritto internazionale le regioni, se non per quel poco di “delega” data dai rispettivi stati, i quali sono sempre pronti al ritiro della delega ai “cattivi ragazzi”. Gli stati, quando non sono giuridicamente morti o trapassati, possono pretendere la libertà agendo come soggetti nel diritto internazionale secondo i meccanismi previsti. Su questa base sono tornati sovrani i vari stati della ex-Jugoslavia, e quelli della CecoSlovacchia. Ecco perché è tornata sovrana la Polonia e tornerà sovrana probabilmente la Scozia. Per gli stessi motivi può tornare sovrano il Regno Lombardo-Veneto (vedesa sotto). Gli stati, come le persone, hanno dei diritti, delle eredità, dei crediti. Il diritto internazionale vorrebbe che ogni stato avesse un solo popolo, e che ogni popolo avesse il proprio stato, ma non è quasi mai così. Come detto con il diritto autogoverno (valevole dal 1840) si è data tutela ai popoli per decidere almeno le fusioni di stati. Poi con il diritto di autodeterminazione (valevole dal 1966) si è loro dato anche il diritto di attuare la loro volontà, ma solo in certi casi. La “regione” non rientra in questi. Perfino a parti di popolo che sono stati annessi, si è dato qualche diritto, Europa dal 1997 vengono chiamate “minoranze nazionali”. Insomma soggetto di diritto internazionale sono i Popoli, che tuttavia si definiscono per lingua, storia, similarità etnica e sociale….. non certo perché governati da una stessa regione amministrativa di uno stato “allogeno”.
In altre parole i popoli hanno sì diritto di autodeterminazione, ma esclusivamente gli appartenenti al popolo, quindi su base etnica-nazionale, attraverso una propria rappresentanza internazionale autonoma.