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4 Marzo 2010

La “soluzione politica” non è possibile per Costituzione

Diritti Umani, Giustizia, Politica 0

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DSC05679 (small)La Costituzione stabilisce Art. 122.
Il “sistema di elezione” e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principî fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Per tanto non è nel potere del Governo nè del Presidente della Repubblica quello di modificare la legge elettorale, è una competenza regionale seppure nel frattempo che vengono rinnovati gli statuto qualcuno applica ancora la previgente norma del 1968.

Dunque non è nella facoltà del governo nè del parlamento modificare la legge elettorale regionale, servirebbe una legge costituzionale (2 anni).

Si può solo risolvere la questione con legge della regione. Tuttavia, dove gli statuti prevedano la competenza del Consiglio regionale, essi sono sciolti, ed è improponibile una loro sostituzione da parte del governo perché la legge risulterebbe incostituzionale in quanto modificherebbe di fatto la Costituzione.

Inoltre, qualora qualcuno decidesse di modificare la legge (per avvantaggiare il proprio partito), esso dovrà allora inserire nella stessa legge anche le norme sulle minoranza come la L.n.302/1997 che sono divenute obbligatorie per il trattato di Lisbona dal 1 dicembre 2009.

Questo significa che si dovrebbero rifare anche le liste del Veneto, dove la mia candidatura a Presidente è stata per il momento dichiarata invalida perché la Corte d’Appello ha deciso che se ne frega di queste norme che sono, oltre che ratificate, superiori alla norma ordinaria.

L’art.2 garantisce i diritti inviolabili dell’uomo [ ..] nelle formazioni sociali . La Corte d’Appello però ha dimostrato dispregio di questo principio, ma solo contro i veneti.

Oltretutto sono diritti inviolabili quelli detti “umani” e sanciti in leggi come la L.n.881/1977 e altre come la L.n.848/1955 ecc.

L’art.25 della 881 dice che ” Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna
delle discriminazioni menzionate [..]
a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;
b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;”

Ad oggi, in generale, sono stati esclusi dal candidarsi una buona parte dei cittadini che non hanno potuto presentarsi a causa dell’onerosità della presentazione, come anche la lista “Venetie per l’Autogoverno” in veneto.

Se per far ammettere il listino di Formigoni (per altro non più eleggibile perché già al terzo mandato) si riduce “in corsa” il numero di sottoscrizioni necessarie (ma non si capisce chi possa fare questa modifica visto che è competenza regionale), si va a modificare la legge elettorale a partita cominciata, si dovranno rivalutare anche quelle situazioni di altre liste che sono state escluse sulla base della normativa vigente, come per esempio i Radicali e Venetie per l’Autogoverno.

E tuttavia, se si vanno a stabilire nuove regole, allora è consequenziale che altri soggetti, se le avessero conosciute, avrebbero deciso di intraprendere la corsa perché alla loro portata con i nuovi limiti, ma non l’hanno fatto per il troppo oneroso numero di sottoscrizioni che era stabilito e che ora si vorrebbe ridurre per far “passare” gli amici del potere.

Insomma :
– non è ammissibile in nessun caso che si cambino le regole ora da parte del governo
– eventualmente dovrà moridificare la regola regionale l’organo regionale previsto per statuto se attivo o la giunta nel silenzio dello statuto
– si dovrebbero ricominciare le elezioni o prolungare i termini per la presentazione di 30 giorni almeno per dar modo agli esclusi di beneficiare della legge

Se si modificheranno le elezioni diversamente, saremo di fronte non più a leggi ad “personam” ma legge “ad partitum”, saremmo di fronte alla creazione di un nuovo partito fascista che si autoelegge e si autoproclama impedendo nel contempo la partecipazione altrui, piano piano siamo già dentro la dittatura. Sarebbe dunque una eversione dei principi democrazia e dello “stato di diritto” , impugnabili di fronte alle corti internazionali, con pochi euro.

Ma c’è il rischio grave che la conclamazione del “partito di stato” legittimi nel diritto chiunque a costituirsi in governo indipendente e sovrano in difesa dei diritti costituzionali, se necessario anche armato al fine di proteggere i diritti umani che comprendono quelli di partecipazione.

Insomma non s’ha da fare la modifica delle regole da parte del governo e del parlamento.
Se si fanno nuove regole, queste devono tenere conto delle norme del Consiglio d’Europa divenute COGENTI con il trattato di Lisbona.
Ma allora si fermi tutto e si ricominci da capo.

Un pasticciaccio brutto. Ma davvero questa è la qualità del partito di governo ?

La “soluzione politica” non è possibile per Costituzione
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