“ITALY REPUBLIC OF” non è la “REPUBBLICA ITALIANA”: dimostrazione per assurdo
Dimostrazione per assurdo che “ITALY REPUBLIC OF” non è la “REPUBBLICA ITALIANA”.
Di Loris Palmerini – 31/5/22 – ogni diritto riservato
Partiamo dall’ipotesi che il soggetto registrato alla SEC come “Italy Republic of” (d’ora in avanti IRO) sia la Repubblica Italiana (d’ora in avanti RI). In tal caso si dovrebbero avere queste conseguenze dimostrabili:
1) gli amministratori di IRO (o i rappresentanti legali ) sono gli stessi di IR
2) i cittadini italiani eleggono i rappresentanti di IRO
3) fra gli atti pubblici di IRO ci sono le leggi di RI
4) i contratti di RI, specialmente militari, le spese, e le altre aziende di RI sono tutti elencate nei files SEC di IRO, fatto necessario al fine di dare modo agli investitori di valutare la solvibilità di IRO/RI.
NESSUNA DELLE CONDIZIONI SOPRA INDICATE E’ SODDISFATTA
1) gli amministratori di IRO non sono quelli di RI, fin dall’inizio essi hanno dichiarato di agire “per conto” di RI in particolare a pagina 3 di questo documento
2) i cittadini italiani non eleggono i rappresentati di IRO e non sono soci di IRO
3) fra gli atti pubblici di IRO non si trovano i documenti di RI noti come “le leggi”
4) i contratti di RI e delle sue aziende non sono nel filing SEC di IRO, viene solo presentato un annual report ufficiale di RI a sostegno della solvibilità di IRO.
E’ DUNQUE CHIARO CHE IRO E RI SONO DUE SOGGETTI GIURIDICI SEPARATI E DIVERSI, IN PARTICOLARE IRO È PROPRIETÀ DI RI COME TANTE ALTRE AZIENDE FRA LE QUALI ENI, LEONARDO, CDP ecc ecc
Ecco dimostrato per assurdo che la tesi iniziale è falsa, IRO non è RI.
Contro-dimostrazione: se “Italy Republic of” registrata alla SEC fosse la “Repubblica Italiana” allora sarebbe possibile far fallire la Repubblica Italiana con una istanza al tribunale competente, ma non esiste alcun tribunale che possa dichiarare fallito uno Stato.
Contro-dimostrazione 2: “Italy Republic of” può essere fatta fallire con una istanza al tribunale competente, ma non fallirebbe comunque la “Repubblica Italiana”, quindi sono soggetti giuridici diversi.