E’ possibile l’indipendenza del Lombardo-Veneto? Sì ( parte 3 di 6 )
Tornando al mio articolo, esso dimostra ancora una volta che il Lombardo-Veneto (uno Stato sovrano) è unito all’Italia in violazione del trattato del 1866, ossia l’unione fu realizzata a forza, ossia illegalmente: tecnicamente è uno Stato occupato. Se non basta, la legge statale n° 212 del dicembre 2010, legge italiana, ha cancellato l’annessione del 1866 , con effettività dal gennario 2013. E’ una legge natta dalla spinta di un nostro ricorso in Consiglio d’Europa del 2008. Marco ne parla più in basso nella lettera , e dice che “Per quanto concerne il tanto sbandierato difetto di giurisdizione, semplicemente è accaduto che ad un giudice sia stata posta una questione sulla quale non aveva giurisdizione (che non c’entra niente con l’appartenenza legale o meno del Lombardo-Veneto all’Italia)” , ma è anche vero che se questo giudice avesse avuto la documentazione per affermare la sua giurisdizione, ossia la validità dell’annessione, esso sarebbe stato tenuto ad affermarla dichiarando il difetto di competenza e non il difetto assoluto di giurisdizione, ossia se non l’ha fatto è perché non poteva.
Questi aspetti quindi hanno senso, e molto, ancora oggi, tanto più che la Corte Costituzionale dovrà discuterne a marzo 2018 nel contesto della analisi della Legge.reg. del Veneto n° 28 del 2016. Infatti la Corte è stata da me richiesta di valutare la validità non solo della annessione del 1866, ma anche, della Cancellazione.
Se non si capisce la sovranità internazionale del Lombardo-Veneto e dei diritti umani dei Veneti, allora si cade nel discorso dell’art.5 della Costituzione italiana, che invece non si applica nel contesto del diritto internazionale, è la Costituzione di uno Stato che pretende legale presenza sul territorio senza poterla dimostrare, manca il titolo di annessione dell’intera Lombardia nel contesto del Lombardo-Veneto autonomo e autogovernato come doveva essere nel 1866, e questo non è stato certamente sanato dagli ultimi referendum sull’autonomia interna del 2017. Per altro ho dimostrato nel 2007 (dieci anni fa!) che anche il referendum monarchia-repubblica del 1946 (e quindi la Costituente della Repubblica ) non sono state legalmente validi per il mancato voto dei territori dell’Istria e della Dalmatia allora sotto giurisdizione italiana. Insomma il discorso dell’art.5 della Costituzione sarebbe valido se parlare di Lombardo-Veneto non avesse senso, ma invece ce l’ha.