Dal 10 marzo 2018 i bimbi 0-6 Potranno frequentare nidi o scuole dell’infanzia?
Parliamo di “obbligo vaccinale” e delle recenti sospensive di alcune Regioni ( prima il Friuli Venezia Giulia, ora il Veneto) riguardo la scadenza del 10 marzo 2018. Lo chiamano “slittamento” e non ho verificato se esisteno anche in altre regioni, semmai segnalatemele.
Quale scadenza ? Guardiamo la legge:
Art. 5 L.n.119/2017– Disposizioni transitorie e finali
1. Per l’anno scolastico 2017/2018 e per il calendario dei servizi educativi per l’infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, la documentazione di cui all’articolo 3, comma 1, deve essere presentata entro il 10 settembre 2017, presso i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie può’ essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Intanto metto in evidenza che quelli che fino pochi giorni fa sostenevano che il 10 marzo non sarebbe successo nullo e non c’era nessuna scadenza, evidentemente si sbagliavano ed alla grande, bastava leggere la legge. Suggerisco ai genitori di riflettere: ci sarà da fidarsi in futuro a seguire i loro consigli, o è bene che prima cada qualche testa che non ha saputo fare il proprio lavoro pagato dalle quote?
Per “documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie” non si può evidentemetne intendere una semplice domanda di vaccinazione, perché non comprova l’effettuazione delle vaccinazioni , comprova un appuntamento.
In assenza di documentazione che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni, il direttore scolastico, a mio avviso, avrà l’obbligo di non far accedere i bimbi al nido o alla scuole dell’infanzia, altrimenti assumendosi la responsabilità in caso di malattia di un bimbo non vaccinato, per esempio di morbillo. Questo non è il terrorismo che voglio fare io, perché di morbillo non si muore se non già compromessi nella salute a tal punto che si muore comunque eventualmente di qualcosa altro. E’ il terrorismo che faranno per l’incriminazione del direttore scolastico qualora questo accadesse, con buona pace dei valori cristiani per le scuole cristiane.
Ossia, se non c’è alcuna vaccinazione effettuata, è chiaro che il genitore non può rispettare la scadenza del 10 marzo, a meno che non presenti una documentazione della ASL che lo giustifica, perché magari c’è una valutazione in corso, o c’è una problematica di salute da valutare.
E qui comincia il lotto, perché solo l’ASL può dire se il bimbo è vaccinando per davvero, pur non avendo ancora fatto vaccinazioni, o se il genitore ha fatto domanda ma fa finta di voler vaccinare procrastinando sempre. Potrebbe anche essere giustificata la condizione di non aver effettuato alcuna vaccinazione, ma serve un documento della ASL che lo comprovi.
Il problema non è importante per i genitori di bimbi alle scuole dell’obbligo, pagheranno la multa, ma forse (!)perché a mio avviso è illegale perché contraria ad altra legge.
Invece, il bimbo 0-6 che frequenta nidi e scuole dell’infanzia (non ludoteche e non sale giochi o forme che non sia servizi educativi per l’infanzia), verrà tenuto fuori in base ad una serie di fattori un po’ casuali, misti, e anche un po’ discrezionali:
– se non ha fatto domanda di vaccinazione e non ha presentato altra documentazione fra quelle previste (c’è chi ha presentato altro di quanto richiesto, ma non vale perché esclusa dalla legge);
– se il genitore ha fatto domanda di vaccinazione, ma se è sufficiente dipende da altri fattori, vedi sotto;
– se il genitore ha risposto alle convocazioni dell’ASL;
– se la scuola trasmette solo l’elenco dei genitori che non hanno presentato alcuna documentazione;
– se l’ASL ha l’anagrafe informatizzata e ha l’autorizzazione regionale a comunicare alla scuola;
– se il direttore scolastico si accontenta della domanda di vaccinazione o richiede altro.
Alla luce di questi fattori, era meglio non fare domanda di vaccinazione fino all’ultimo momento, quindi è stato un danno farla prima del 10 settembre perché anticipava l’iter ASL, per allungare i tempi era meglio inviare una raccomandata o PEC il 9 o il 10 settembre fino a poco prima di portare il bimbo a scuola. Inoltre è possibile entro il 9 marzo 2018 chiedere all’ASL l’annullamento della precedente domanda di vaccinazione, e con altra lettera separata richiedere l’appuntamento adesso per ricominciare l’iter ASL.. Sempre se non si vuole andare davanti al giudice e se si vuole ritardare l’inevitabile nella ratio della legge.
Ciascun bimbo non vaccinato ha comunque di fronte un futuro in cui il suo percorso di socializzazione verrà bruscamente interrotto secondo eventi casuali, in violazione del suo diritto legale. E succederà così: una mattina si troverà le maestre che non lo faranno entrare, verrà escluso come successe ai bimbi ebrei nel 1938. Questo è già successo il 10 settembre, e alcuni bimbi sono stati chiaramente traumatizzati, specie quelli del terzo anno di scuola dell’infanzia.
Le circolari MIUR e le circolari Servizio Sanitario hanno più volte tentato di forzare la legge 199/2017 , in peggio imponendo obblighi non dovuti, facendo quindi violazioni di legge che poi portano a violazione di diritti umani del fanciullo e dei genitori.
Ora sembra che alcune Regioni abbiano “sospeso” la legge riguardo al termine del 10 marzo 2018.
Ripeto, è previsto dalla legge che “Per l’anno scolastico 2017/2018 [..] la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.”
E quindi se non hai fatto alcuna vaccinazione non puoi comprovare nulla.
Come è possibile che alcune Regioni stiano per davvero sospendendo questo termine e spostandolo in là, e che questa non sia una fake news dei giornali? Ma chi comanda in iTalia?
Torniano sul tecnico : come è possibile che le Regioni possano sospendere una legge dello Stato ?
I casi possibili sono:
1) in questo ambito trattandosi di organizzazione sanitaria, la legge regionale prevale su quella statale
2) le regioni stanno violando la costituzione non avendo il diritto di “superare” la legge statale
Nel caso 1 le Regioni starebbero esercitando un loro potere previsto costituzionalmente.
Io sono di questo parere,ossia sono le circolari MIUR e la legge 119/2017 che sono fuori Costituzione andando avendo normato date e modalità che sono invece di competenza Regionale. Purtroppo in Corte Costituzionale questo tema è stato portato solo da Aggregazione Veneta, che è stata illegalmente rifiutata.
Comunque è evidente che le Regioni che sospendono ora dimostrano che potevano sospendere o spostare i termini anche in precedenza, senza lasciare che si martoriassero i genitori fino a questo momento, per di più dato che bastava una semplice delibera di Giunta per risolvere il problema.
A dire il vero in data 4 ottobre 2017, in rappresentanza di Aggregazione Veneta , ho chiesto alla Regione Veneto di sospendere le nuove vaccinazioni obbligatorie come previsto dalla legge reg. 7 del 2007, ed è evidente che poiché la leggere regionale sospendeva le vaccinazioni allora, a Costituzione invariata, la Regione lo può fare anche adesso. Anzi, come si legge nella missiva , è un fatto dovuto. In sostanza, a nostro avviso, vige ancora in Veneto la sospensione dell’obbligo dato dalla legge reg. 7 del 2007, perché, appunto, competenza regionale in Costituzione, e come previsto dalla stessa legge regionale, basterebbe la sospensione delle nuove vaccinazioni, demandata alla Giunta, che sarebbe quindi un atto dovuto per la Convenzione di Oviedo.
La nuova sospensiva dei termini dal 10 marzo al 30 aprile 2018 operata dalla regione Veneto e altre, dimostra che esiste la competenza regionale sulla organizzazione regionale sanitaria, e che le vaccinazioni in Veneto sono tuttora sospese per quanto riguarda le precedenti vaccinazioni, ma manca l’atto di giunta d sospensione delle nuove vaccinazioni che è competenza, per la legge reg.7 del 2007, della Giunta del Veneto
Che sia materia regionale lo dimostrano anche le delibere delle regioni FVG e Emilia Romagna.
2) se l’ipotesi 1 non è fondata (non credo) il rinvio delle Regioni è una violazione della Costituzione, e potrebbe trattarsi di una promessa pre-elettorale destinata a sfumare dopo le elezioni. Allora non sarebbe casuale che la sospensione avvenisse prima delle elezioni e che ci fosse il contemporaneo silenzio della promotrice delle vaccinazioni che stando in silenzio dimostrerebbe una moderazione del tutto inesistente.
In ogni caso, quelle Regioni che stanno facendo le sospensive, perché non lo hanno fatto prima rendendo difficile la vita ai genitori?
Sopratutto, dato che le Regioni devono rispettare la Costituzione e i diritti umani per statuto, e dato che il “Consenso informato” stabilito dalla Convenzione di Oviedo è legge esecutiva in Italia per ordine del Parlamento con legge n. 215 del 2001, perché non viene rispettato dalla Regioni questo diritto umano anche se vi è una legge statale che viola i diritti umani? La Corte Costituzionale nell’udienza del 21 novembre non ha affrontato questo tema in maniera diretta, perché ha rifiutato l’intervento di Aggregazione Veneta, violando essa stessa un altro trattato internazionale, ossia la Convenzione-Quadro sulle minoranze nazionali, ma si trova ora denunciata al Consiglio d’Europa.
L’evidenza è che l’Italia non rispetta i diritti umani, e che non rispetta nemmeno la Costituzione, perché la data del 10 marzo o non era materia del Parlamento, o non è materia della Regione, quindi qualcuno viola la Costituzione.
Ma c’è un Giudice in Italia? Oppure siamo tutti governati dalla discrezionalità della legge, dalla politica demagogica del primo che è più furbo con i tempi elettorali ?
Per non sbagliare conviene ragionare su chi si è espresso bene e chiaramente per tempo .
I Genitori che ancora non hanno ancora fatto alcuna comunicazione, anche per le scuole dell’obbligo, sappiano che a mio avviso non conviene non fare nulla, ci si espone alla critica di non provvedere con coscienza ai propri figli, non è utile per un eventuale rigetto della multa, quindi conviene comunque inviare la documentazione similare a quella che ho predisposto.
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