Mocellin fa alcune ipotesi per salvare il referendum, ma non funzionano.
Commento velocemente il pdf di Alessandro Mocellin sulla fattibilità del referendum consultivo per l’indipendenza del Veneto (Regione Veneto), apparso qui (ma non più disponibile nel novembre 2017)
Prima però mi tocca definire un concetto elementare, il concetto di popolo.
Premesso che non esiste una definizione legale internazionale di popolo (o nazione) , c’è una serie di criteri comunemente adottati, in particolare quello elaborato dal Conforti per l’ONU, per cui possiamo dire che un popolo è identificato da vari fattori, come la lingua, la storia, il territorio storico, in alcuni casi religione…. oramai raramente si possono utilizzare criteri distintivi come la discendenza genetica, perché inevitabilmente si finisce nel razzismo, ma è un criterio tuttora usato per esempio nella classificazione e il riconoscimento dei crimini di genocidio.
Non tutti questi “caratteri” di un popolo sono necessari per la definizione e l’esistenza di un popolo.
Ad esempio gli Svizzeri sono un popolo ma non hanno una unica lingua. Da questo ultimo aspetto, quello del plurilinguismo, si evince che nemmeno la lingua è un criterio sufficiente da solo per definire un popolo.
Gli Stati Uniti d’America si definiscono una nazione, ed hanno molte razze, religioni, e diverse lingue, ed il concetto di “nazione” è lo stesso di popolo, nel diritto internazionale, da non confondere con quello di “gente” o popolazione.
Lascio da parte l’aspetto genetico e quello religioso degli Stati Uniti ed in generale.
Per il diritto internazionale popolo e nazione sono la stessa cosa, e generalmente si attribuisce ad uno “Stato” una sole “nazione”, quando non è così si parla, se riconosciute, di “minoranze nazionali”, che tuttavia sarebbe ugualmente valido definire popoli senza stato. Dunque ci sono in molti stati le “minoranze” della nazione, che non sono le minoranze linguistiche, ma sono le “minoranze nazionali”, disciplinate nel diritto del Consiglio d’Europa da due diversi trattati.
Allora guardiamo attorno. Chi sono i Sud Tirolesi ? Sono una popolazione di origine tedesca che parla tedesco, e nel loro territorio condividono la sovranità con la popolazione italiana portata o arrivata nel corso degli ultimi 70 anni. Questo in virtù di alcuni accordi speciali con l’Austria. Ovviamente non possiamo definire”Sud Tirolesi” gli immigrati residenti regolarmente di recente insediamento, ed anche gli italiani hanno parità di diritti rispetto agli autoctoni, oramai potendo vantare qualche diritto rispetto ad un secolo fa.
Allora chiediamoci: ad un eventuale referendum internazionale dei Sud Tirolesi, chi si dovrebbe far votare ? Ovviamente i sud tirolesi stessi! E gli altri? Discutibile, secondo me dovrebbero dichiararsi Tirolesi per avere diritto.
Implicito in quanto dico c’è il principio che la sovranità appartiene agli abitanti originari del territorio. Questo è un concetto fatto salvo anche dalle leggi sui “popoli indigeni”. Chi nega questi principi va contro i diritti dell’uomo.
Ancora, per fare un esempio, quando tornarono alla sovranità dopo l’occupazione russa alcuni stati baltici si trovarono ad affrontare questo stesso problema dei nuovi cittadini di origine russa . Il governo della Lituania per esempio, semplicemente diede agli immigrati russi la possibilità di cambiare cittadinanza e dichiararsi autoctoni. Molti russi di origine però rifiutarono questa opzione, anche questo era un loro diritto (perché è internazionalmente vietato ora imporre la “nazionalità” agli allogeni come fece il fascismo in Albania, Abissinia, Istria e Dalmazia ecc.).
Negli stati baltici si diede l’opzione, e chi non optò semplicemente non acquisì la cittadinanza, quindi il diritto di voto “nazionale” e quindi non votò al Referendum.
D’altra parte, perché degli stranieri invasori dovrebbero poter votare “al posto” dei cittadini originari?
Questo è quello che fece l’Italia nel 1866 quando al referendum fece votare anche i propri soldati in grande quantità, ma violando il diritto internazionale.
Se guardiamo ad altri popoli, nessuno si sognerebbe di dire che i Curdi del Iraq non sono Curdi mentre lo sono quelli della Turchia, e viceversa.
Arrivando ai veneti , incredibilmente si vuole imporre ai veneti di dividersi, non in base alla divisione determinata da confini di stato (come nel caso Curdo o Basco) , ma addirittura di una semplice regione amministrativa!
Per quale ragione non sono veneti i veneti della Regione Friuli Venezia Giulia ? I Veneti (e Friulani) che stanno in quella regione sono sempre stati veneti, parlano lingua veneta o friulana e hanno la stessa storia dei veneti della regione veneto.
Lo stesso discorso vale per i veneti che stanno nei territori della regione Lombardia nel Trentino.
Semplificando, per quale ragione sono venete Padova o Verona e non lo sono anche Bergamo e Brescia, che sono appartenute alla repubblica veneta per circa lo stesso tempo ?
Perché si escludono dall’essere veneti ai cittadini di Brescia e del Nord Mantovano ? Chi ha il diritto di escludere questi veneti dal loro diritto “nazionale”.
I referendari confondono il concetto elementare di popolo, e definiscono “veneti” solo quelli residenti nella regione veneto, un confine artificiale creato dallo Stato Italiano nel dopoguerra a causa della perdita della Venezia Giulia di Istria e Dalmazia. Nulla rispetto ai circa 2500 anni che le terre della “Venetia et Histria” hanno in comune !
Negare ad un popolo la propria storia e la propria lingua è la prima e più grave violazione dei suoi diritti, e sono scelte politiche fatte solamente da chi non conosce la storia, o vuole cancellarla.
E’ questo che invece si vuole realizzare con il referendum.
Peggio ancora. Così come è illegale dichiarare non veneti coloro che sono veneti fuori dal confine della regione amministrativa, allo stesso modo è illegale e razzista obbligare i residenti della regione veneto a dichiararsi veneti quando si sentono italiani, e lo sono, e lo vogliono restare, anche linguisticamente e culturalmente.
Tornando a Mocellin, egli confonde il diritto di Autodeterminazione di un popolo (soggetto di diritto internazionale) con il diritto della Regione Veneto: la regione non ha affatto un diritto di autodeterminazione internazionale, ma solo di governo amministrativo (e pure vagamente autonomo).
Del tutto infondato quindi richiamare il diritto di autodeterminazione applicandolo alla regione, cosa già chiarita come incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza 365 del 2007 . La Corte ha chiarito che la regione non ha rappresentanza internazionale di un popolo. Punto. Insistere è solo inutile e perditempo, oltre che gravemente lesivo del diritto dei veneti.
La regione per altro non può deliberare che sulle proprie materie, che sia legge, regolamento o risoluzione.
Occorre dire che la Risoluzione non è una legge, solo un auspicio privo di efficacia legale. Comunque censurabile se contrastante con i valori imposti dalla Costituzione.
D’altra parte lo stesso statuto lo dice chiaramente “Art. 19 – Autonomia legislativa e regolamentare.
1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.”
Sarebbe rispettoso della Costituzione dichiarare la sovranità del Veneto ? Ovvio che no! Allora perché cercare l’atto di forza che non può portare a nulla se non al commissariamento, anche preventivo (spiego dopo)
Chiediamoci se la regione possa chiedere il parere dei propri residenti con referendum consultivo . Può ? Dipende dallo Statuto e dalle materie.
Lo Statuto della Regione Veneto permette i referendum consultivi solo su materie di stretta pertinenza (competenza ) della Regione, escludendo tutto il resto, compreso la materia internazionale. Dice “Art. 27 – Referendum consultivo.
1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio [ .. ] secondo quanto previsto dalla legge regionale.”
Non ripeto quanto ho esposto in TV e nel mio sito negli ultimi giorni, e rinvio alla spiegazione qui
Mocellin nel suo PDF continua dando per scontato che il l’ente amministrativo “Regione Veneto” rappresenti il popolo veneto, cosa negata perfino dal suo stesso statuto che dice “La Regione salvaguarda e promuove l’identità storica del popolo e della civiltà
veneta” la quale è storia che va ben oltre i confini regionali. Basti dire che il primo Doge era di Grado (oggi provincia di Gorizia) e l’ultimo Doge era di Pordenone (sempre Regione Veneto).
Non solo , la regione non ha alcuna autonomia oltre la Costituzione, come ribadito dall’art.3 dello Statuto “Art. 3 – Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali.
1. L’autonomia della Regione si esprime nell’esercizio della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e nella piena attuazione della autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione.”
Tutta l’azione della Regione deve svolgersi solo nelle materie di propria competenza, e in queste orientarsi al rispetto delle leggi secondo la gerarchia delle fonti.
Per la Costituzione ” Art. 117 [..] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;”
ossia non sono materia della Regione le questioni di politica internazionale e l’indipendenza, perché riservate allo Stato . PUNTO!
O si crede di poter aggirare la Costituzione da dentro un ente regionale ?
La lettera i) dell’art 117 riserva allo Stato la definizione di cittadinanza e anagrafi. Quindi la regione non può definire “veneti” i residenti della regione, sarebbe una violazione delle competenze, oltre che del diritto del popolo veneto di definirsi da sé in autogoverno.
Anche nella legislazione concorrente la Costituzione dice che “Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”
Certamente la legislazione dello Stato non ammette che la Regione faccia di testa sua, e le norme quadro, tagliate sulla Costituzione, impediscono ogni fantasia alla Regione.
D’altra parte la Costituzione mette a fondamento ed impone i valori di “unità nazionale”, “interesse nazionale”.
D’altra parte la fantasia che la regione possa dichiararsi Stato sovrano e creare confini è espressamente vietata dall’art. 120 della Costituzione:
” Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.”
Per altro pare di leggere l’altra metà dell’anello di catena che è lo statuto regionale “Art. 19 – Autonomia legislativa e regolamentare.
1. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali.”
Continuiamo a seguire Mocellin ugualmente che si inoltra poi nell’ipotesi che il Consiglio Regionale “indica” un referendum non con una legge (facilmente censurabile come lui stesso dice), non con un regolamento (che sarebbe per cose già definite prima da una legge) ma da un atto atipico, tipo una “risoluzione”. Quindi purtroppo non sarebbe una legge, ma un auspicio.
Comunque è lo statuto stesso che nega questa possibilità dicendo che “Art. 25 – Referendum.
1. La legge regionale disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti del referendum.”
Ossia la regione deve fare una legge regionale per indire un referendum del tipo auspicato da Mocellin, ma tale legge non potrebbe permettere di un referendum fuori dai casi previsti dallo statuto. Siamo a livello di confusione ?
Mocellin continua poi con L’ipotesi che la regione possa relazionarsi con l’ONU o con gli stati dell’ONU , ma questo è negato dalla costituzione, art.17 , che riserva la politica estera allo Stato.
Occorre insomma accettare quello che è evidente ad studioso del diritto costituzionale: la regione non è altro che un ente periferico dello Stato. Comunque, come detto, a riaffermarlo senza fantasia è stata la sentenza n.365/2007 della Corte Costituzionale .
Riguardo al diritto di Autogoverno del Popolo Veneto, Mocellin confondere di nuovo anche a pag.3 il diritto internazionale di un popolo come il veneto (che va da Bergamo a Udine almeno), con il diritto di un ente periferico dello stato come l’ente regione.
Per assurdo, se il ragionamento di Mocellin fosse corretto si dovrebbe riconoscere che anche la Regione Friuli Venezia Giulia potrebbe dichiarare uno stato Veneto ! E il povero popolo veneto da Bergamo a Udine, non ha diritto alla sua integrità ? Certo che ce l’ha, è imposto dal diritto internazionale !
Mocellin riconosce che un referendum-sondaggio come quello da lui stesso ipotizzato non sarebbe un referendum, e non vincolerebbe la regione.
Ne deriva che l’atto non giustificherebbe la regione ad alcuna azione contrastante con la Costituzione. Ma anche se fosse un referendum !
Occorre ricordare che il reato di attentato alla Costituzione, che prevede l’ergastolo, è un reato di intenzione, che si configura per mezzi e opportunità disponibili in un progetto di cambiamento dell’ordinamento costituzionale secondo modalità non previste dalla legge.
La legge e la Costituzione non prevede assolutamente che la Regione possa cambiare la sua dimensione o il suo status giuridico, e il Consiglio o la Giunta potrebbero venire sciolte o commissariate qualora solo si mettesse in delibera una dichiarazione di sovranità unilaterale. D’altra parte di queste pagliacciate se ne sono fatte tante per il mondo. In Catalunia ne hanno fatte 16 e non sono servite. La Presidente del Parlamento Catalano ha pure dichiarato di recente che sono tutte illegali!
Chi può modificare la Costituzione non è la regione.
Giova sapere che la Corte Internazionale di Giustizia e l’Assemblea dell’ONU non hanno riconosciuto sovranità al Cossovo proprio perché la dichiarazione di sovranità fu fatta dai dipendenti dello Stato Serbo a capo della regione del Cossovo.
Cioè se Zaia dichiarasse la sovranità, o il Consiglio, non verrebero riconosciuti internazionalmente ma certamente per l’arresto.
Eppure il Popolo Veneto per il diritto internazionale di cui L.n.881/1977, ha diritto alla modifica della Costituzione, questo però solo attraverso un proprio autogoverno costituito a questo scopo.
E’ solo un ente “Autogoverno del Popolo Veneto” ad avere tale diritto , solo però se costituito dai veneti, che abbia propri enti autodeterminati secondo legislazione internazionale, e compatibile con il diritto internazionale, cioè con Governo, Parlamento, magistratura, elezioni ecc . Non occorre ripetere che il Popolo Veneto non è fatto di soli residenti in regione veneto, né tutti i residenti in veneto sono veneti. La Costituzione di un tale ente di Autogoverno del Popolo Veneto compatibile con il diritto internazionale è un altro discorso, comunque rinvio al sito www.statoveneto.net
Mocellin conclude il suo “scavo” che un miglior quesito referendario sarebbe “Volete che il Veneto eserciti la propria sovranità sul piano internazionale?”
Si rilegga lo statuto regionale “Art. 27 – Referendum consultivo.
1. Il Consiglio regionale può deliberare l’indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio [ .. ] secondo quanto previsto dalla legge regionale.”
Il referendum proposto da Mocellin sarebbe su materia internazionale e di politica estera, cioè non è competenza (o materia) della regione perché riservata allo stato dalla Costituzione (vedi sopra).
Mocellin propone inoltre il quesito “Volete voi che siano avviate le trattative internazionali con tutti gli Stati per il riconoscimento dell’autogoverno del popolo Veneto?”.
Questo quesito mi sarebbe simpatico se non fosse che è ancora più illegale.
Per lo statuto l’autogoverno del Popolo Veneto in senso internazionale non è materia di competenza della Regione, perché la regione non ha politica estera ed internazionale.
Ma questo quesito sarebbe illegale anche per il diritto internazionale. Infatti che cosa succederebbe se i residenti che votano di nazionalità italiana arrivassero a far perdere il referendum ? Tale referendum potrebbe negare al popolo veneto il proprio diritto di autogoverno e autodeterminazione in senso internazionale ? Ovviamente NO, sarebbe una violazione di diritti umani sovrani, internazionali e precostituzionali. Quindi non è nemmeno un referendum, ma una violazione di diritti umani !
Tutte queste ipotesi non aiutano a chiarire il quadro, anzi, creano inutili discussioni .
Tutto questo purtroppo deriva dalla confusione fra “popolo veneto” e “residenti del veneto”, seminata fin dal 1998 con la Risoluzione 42.
Manca alla base una definizione logica di “popolo veneto” che sia legale per il diritto internazionale e che nel contempo riconosca della lingua, della storia e del territorio del popolo veneto. Si vede che il suo estensore non sapeva chi sono i veneti né la loro storia o non ne ha tenuto conto violando il loro diritto.
La definizione dei caratteri del popolo veneto non la può un ente diverso dal popolo veneto, pur compatibilmente al diritto internazionale.
Se partiamo dal fatto che i residenti nel territorio da almeno 3 generazioni sono veneti, allora essi sono certamente veneti titolati ad autodeterminarsi, ma in conformità al diritto internazionale, ossia senza escludere gli altri veneti.
Nel 1999, attraverso una autodeterminazione “autopoietica”, si è creato tale autogoverno autogoverno che ha salvaguardato il diritto di tutti i veneti all’autogoverno. Fondamentale per il riconoscimento internazionale è la coerenza fra intenzioni e azioni.
Un presidente di regione amministrativa che dichiarasse la sovranità è per definizione contrario alla coerenza, così come il Consiglio Regionale. Occorre non confondere l’autodeterminazione (che non è reato come hanno dimostrato le inchieste su di me) con l’eversione, che è quella che compie chi ha giurato fedeltà allo stato. E questo vale anche per il consiglio regionale.
Passata questo “sballo” da referendum (che è solo una fantasia), potremo discutere di cosa potrebbe fare il Consiglio regionale e/o la giunta per rendere effettivi alcuni diritti dei veneti all’Autogoverno, in sinergia con le altre regioni naturalmente.
Solo l’Autogoverno del Popolo Veneto può raggiungere la piena sovranità e l’indipendenza internazionale, e prima lo si capisce meglio è per tutti i veneti.
Aggiornato al 2023.
Nel 2013 Alessandro Mocellin si è espresso sulla fattibilità del referendum consultivo per l’indipendenza del Veneto (Regione Veneto), apparso qui (ma non più disponibile nel novembre 2017).
Tuttavia, il fine della storia è che nel 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la richiesta di Referendum consultivo di indipendenza del Veneto, adducendo le stesse motivazioni da me presentate nel libro Il referendum che non si può fare.
Quanto segue è quindi un testo precedente a quegli eventi, che conserva la sua validità, ma che rientra fra le discussioni sul tema oramai superato dagli eventi.
Per prima cosa occorre definire un concetto elementare, il concetto di popolo. Nel diritto internazionale non esiste una definizione precisa di popolo, ma c’è una serie di criteri comunemente adottati, in particolare quelli elaborati dal Conforti per l’ONU, credo fosse nei lavori preparatori del Patto internazionale sui diritti civili e politici del Conforti.
Il fatto è che “popolo” è un concetto magmatico, perché ogni popolo è unico. Da sapere anche che “popolo” e “nazione” sono sinonimi nel diritto internazionale.
Possiamo dire che un popolo è identificato da vari fattori, come la lingua, la storia, il territorio storico, in alcuni casi religione…. oramai raramente si possono utilizzare criteri distintivi come la discendenza genetica, ed inevitabilmente si finisce nel razzismo. Tuttavia il concetto di stirpe genetica e di discendenza è tuttora usato per esempio nella classificazione e il riconoscimento dei crimini di genocidio.
Non tutti i “caratteri” (come la religione o la lingua) di un popolo sono necessari per la sua definizione e l’esistenza di un popolo.
Ad esempio gli Svizzeri sono un popolo ma non hanno una unica lingua. Da questo ultimo aspetto, quello del plurilinguismo, si evince che nemmeno la lingua è un criterio sufficiente da solo per definire un popolo.