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26 Luglio 2016

6 mesi non sono 180 giorni : cose che capitano nella legge italiana

Attualità e storia del Popolo Veneto, Diritti Umani, Giustizia, Personale 0

foto-loris2010Il popolo veneto è in fibrillazione . Con popolo veneto quella comunità che si auto-percepisce come differenziata da quella italiana e che chiede il riconoscimento legale di questa differenza e il rispetto della propria lingua, identità, cultura e diritto di autonomia. Mi sembra anche lapalissiano che pensare al popolo veneto come a qualcosa legato alla residenza sia ridicolo, un immigrato residente in Veneto, magari un profugo arrivato da pochi giorni, non per questo fatto è veneto!

Per che cosa il popolo veneto è in fibrillazione? Perché entro pochissimo tempo il Consiglio Regionale dovrà discutere la proposta di legge che ci riconosce i diritti internazionali di “minoranza nazionale”, ossia che ci riconosce nazione differenziata, e tramite questo che si rispettino finalmente i nostri diritti umani (fondamentali e protetti) di lingua e identità storica e il nostro diritto di dirigere i nostri affari almeno in condivisione come avviene nella provincia di Bolzano ( non in quella di Trento). Perché è così che vuole la norma internazionale che l’Italia ha firmato riguardanti le minoranze nazionali. Stiamo attendendo che si metta all’ordine del giorno questa discussione.

Chiaramente questi diritti non spettano alle semplici minoranze linguistiche, come si vede presso i friulani, gli occitani, e fra le altre minoranze linguistiche riconosciute. Una cosa sono le minoranze linguistiche, una cosa diversa sono le minoranze nazionali, anche se spesso la minoranza nazionale parla una sua propria lingua (come è il caso dei veneti). Il giurista che affermasse l’identità di “materia” fra minoranza linguistica e minoranza nazionale, di fatto starebbe affermando che lo stato italiano sovverte sistematicamente la costituzione e nega i diritti umani a ben 13 comunità linguistiche riconosciute dall’Italia stessa.

La proposta di legge regionale di cui il Consiglio dovrà discutere è il PDL 116/2016, progetto di legge presentato da una serie di comuni (capofila Resana (TV) che quindi è “primo firmatario”). La legge, se approvata, fa riconoscere alla regione l’esistenza della “minoranza nazionale” veneta, ed è un diritto esclusivo e un dovere della regione perché tale “materia” costituzionale è sottratta allo stato centrale dall’attuale Costituzione italiana. Infatti, mentre le minoranze linguistiche sono nominate all’art.6 della Costituzione ( quindi sono una “materia” di competenza esclusivamente statale) le minoranze nazionali non sono elencate, per cui l’art.117 comma 4 della Costituzione le riserva e le delegata esclusivamente alla regione, che è l’unica che può riconoscerne l’esistenza, almeno fino a che non cambi la costituzione.

Per approfondire il progetto di legge (scritto da me e approvato attualmente da 6 comuni), si veda qui.
Di passaggio, si noti che è del tutto inutile chiedere ai comuni o alla regione di riconoscere l’esistenza della lingua veneta, è una materia statale, bisogna chiederlo al parlamento come già hanno fatto forse una decina di proposte di legge. E comunque il regime di bilinguismo è molto modesto rispetto al regime differenziato che spetta ad una minoranza nazionale, il Sud Tirolo è un esempio di come la norma vuole che si trattino le minoranze nazionali.

Tornando alla fibrillazione, ho erroneamente calcolato i termini entro i quali per statuto (art.20 punto 6) il Consiglio regionale dovrebbe mettere in calendario la discussione in aula. Ho detto anche alla stampa che la data di scadenza era il 25 luglio, ieri, perché avevo contato 180 giorni dal deposito. Ma cosa dice invece lo statuto? Quali sono i termini legali per la discussione e chi fissa l’ordine del giorno e il calendario di discussione?

Intanto vediamo la questione termini. All’art.20 punto 6 lo statuto veneto dice che “I progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all’ordine del giorno e discussi dal Consiglio.”. O meglio, ho dato per scontato che 6 mesi siano di 30 giorni, quindi si debbano contare di fatto 180 giorni. E forse è vero, ma cosa dice la norma?

Come si calcolano i 6 mesi ? Il fatto è che si tratta di un termine imposto da uno statuto regionale, non da una norma processuale o tributaria. Non c’è una norma che io sappia. Nel tributario c’è chi sostiene che si debba fare riferimento al giorno del mese di deposito, nel caso era il 29 gennaio, allora 6 mesi scadono il 29 luglio. Però questo avviene per noi, ma se il giorno fosse stato il 31 in un mese di 30 si sarebbe anticipato, ma tranne in alcuni casi. Mentre nel processuale la cosa è veramente complicata da calcolare, perché dipende dal tipo di procedimento. Esistono perfino dei siti che servono a calcolare la data di scadenza, o decorrenza o i termini per alcuni atti.Siamo quindi alla selva confusionaria tipica della legislazione italiana che è fatta, più che di principi generali che prevalgono, su casi particolari e oscuri che fanno eccezione.

E se nel nostro caso in questione i 6 mesi fossero invece da conteggiare semplicemente di 30 giorni ciascuno, quindi considerando febbraio si arrivasse effettivamente al 25 luglio?

Tutto sommato cambierà poco se si tarderà qualche giorno, tanto più che in regione sono impegnati con la tematica della “Azienda Zero” con forti contrasti fra maggioranza ed opposizioni. Certo, i diritti umani sono sempre più importanti e dovrebbero prevalere. Ma effettivamente manca una norma che stabilisca come si calcolino 6 mesi nell’ambito del procedimento legislativo regionale.

Comunque, i veneti si tranquillizzino, per il momento il Consiglio Regionale, ed in particolare il presidente del Consiglio (che deve assicurare il rispetto dello statuto), non ha violato lo statuto palesemente, e siamo certi che sicuramente nei prossimi giorni avremo delle notizie.

La posta in palio è molto alta, sia in termini di diritti umani, che economici, che di costituzione sostanziale. Zaia ci ha dato il suo supporto, almeno finora, e potrà eventualmente intervenire anche lui come da statuto qualora ci fossero degli ostruzionismi. D’altra parte, abbiamo contezza che anche le opposizioni, almeno alcune, non andrebbero troppo per il sottile di fronte alla palese violazione di statuto per una questione così importante.

C’è solo da attendere con speranza e serenità. Finora solo io ho sbaglio dicendo che il termine era il 25 luglio.

Segui il percorso della legge che riconosce la nazione veneta Sul progetto di legge veneto n° 116/2016, il Gazzettino del 17 agosto 2016

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