La Convenzione di Oviedo non serve a nulla? NEMMENO PER SOGNO, E’ UNA FALSITÀ PER PROTEGGERE LEGGI OMICIDE E I PARTITI CHE LE PROTEGGONO
L’affermazione che la Convenzione di Oviedo non si applica in Italia o non serva nulla è giuridicamente un falso, quindi chi la professa non conosce la materia oppure vuole indurre l’interlocutore a non esigere il rispetto dei propri diritti. Eccone la dimostrazione.
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nella Causa Parrillo c. ITALIA (Ricorso n. 46470/2011), discutendo di embrioni (un tema della Convenzione e dei Protocolli aggiuntivi), ha fatto riferimento diverse volte alla Convenzione di Oviedo, il Governo Italiano stesso non ha obbiettato sulla operatività della Convenzione di Oviedo come legge applicata in Italia. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1192478
D’altra parte che la Convenzione di Oviedo si applichi in Italia è dimostrato da diverse sentenze delle più alti corti (Cassazione, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato ) di diversi giudici e perfino da Ordinanze del Ministero della Salute, così come è richiamata in almeno una Direttiva della Unione Europea. Al fondo di questo articolo trovate una lista di questi atti. Possibile che tutte queste istituzioni usino la Convezione di Oviedo a sproposito ?
Evidente che dire che “la Convenzione di Oviedo non si applica in Italia” è errato e chi lo dice o non capisce nulla o è in mala fede, fosse anche un avvocato o un giurista.
La sentenza Parrillo c.Italia dimostra che a livello di Corte Europea dei diritti dell’uomo (Corte CEDU), si può discutere sulla violazione della Convenzione di Oviedo chiedendo che lo Stato la rispetti.
Come si arriva alla Corte CEDU per far cancellare certe leggi infami ed omicide?
Purtroppo per poter presentare ricorso alla Corte CEDU occorre aver prima fatto tutti i gradi di giudizio interni al paese. Quindi arrivarci non è affatto facile, ci vogliono molti anni di attesa delle varie sentenze, buoni avvocati che costano decine di migliaia di euro, costanza, resilienza e determinazione. In pratica un martirio.
Parrillo è riuscita, ma invece ancora non ci sono riusciti (e non risulta che nemmeno ci stiano provando) coloro che si oppongono all’espianto di organi illegali, come coloro che si oppongono ai vaccini imposti illegalmente. I trattamenti sperimentali se imposti sono ancora più gravemente illegali, e sono totalmente vietati sui minori sani.
Insomma è ovvio che una volta che lo Stato, con il timbro del Presidente della Repubblica, ha messo in atto una legge illegale perché in violazione dei diritti umani (diritti come quelli scritti nella Convenzione di Oviedo), per far valere il diritto umano occorre prima di tutto richiederlo, in tutte le sedi giudiziarie competenti, e poi, con costanza, determinazione, sufficiente forza ecc, con gli anni , arrivare alla Corte CEDU. Dunque lo si fa con molta molta difficoltà .
Non sorprende quindi che leggi sull’obbligo vaccinale, incostituzionali perché in violazione della Convenzione di Oviedo, non siano ancora arrivate alla Corte CEDU. Ma giustificare le stesse leggi in quanto ancora vigenti per il fatto che non si è ancora arrivati alla CEDU è da infami o ignoranti.
Dire che la Convenzione di Oviedo non funziona perché anche negli Stati che l’hanno ratificata non viene rispettata è un modo per confondere l’interlocutore e convincerlo a non chiedere i diritti previsti, perché è ovvio che solo dopo che un diritto è stato violato, o i diritti della Convenzione di Oviedo sono stati violati, solo allora si può cominciare il percorso di rivendicazione che richiede anni. C’è da chiedersi invece come mai questo non sia ancora stato mai fatto prima visto che la ratifica della Convenzione di Oviedo è del 2001.
La prima cosa che ho fatto in materia è stato proprio presentare ricorso per violazione della Convenzione di Oviedo alla Corte Costituzionale nel 2017, contro l’infame legge Lorenzin, ma come noto, ci hanno illegalmente estromesso dal procedimento sebbene ne avevamo diritto per la Convenzione Quadro sulle minoranze nazionali, perché rappresentavo la minoranza nazionale veneta legalmente riconosciuta.
Allora perché c’è chi dice che la Convenzione di Oviedo non si applica o addirittura peggiorerebbe i diritti umani? Semplice: per nascondere le malefatte dei partiti che hanno votato certe leggi omicide che di fatto realizzano crimini contro l’umanità . Vediamo meglio di cosa parliamo.
La Convenzione di Oviedo riconosce all’art.5 che non si può prevaricare la volontà della persone nella scelta terapeutica, in nessun caso: l’individuo ha sempre diritto a dare il consenso ad ogni intervento nel campo della salute, e lo può pure ritirare dopo averlo dato. Per di più il consenso deve essere “libero” ed “informato” , perciò se al paziente non vengono fornite le informazioni sui rischi del “trattamento” ecco che il consenso è estorto, illegale, costituisce elemento costitutivo di un reato.
Non ci sono eccezioni a questa impostazione, l’art.2 della Convenzione dichiara che esiste un “Primato dell’essere umano” per cui “L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.” .
Quindi non si può prevaricare la persona fisicamente o nascondergli l’informazione nemmeno per il bene collettivo, quindi non si può, ad esempio, imporre un microchip a tutti per il fatto che “ci rende tutti più sicuri”, o imporre dei trapianti e degli espianti (ci torno dopo) senza consenso.
Ma pure quando si prescrive un analgesico o un vaccino non si devono nascondere i rischi, anche di morte, che questi farmaci hanno, ed invece questo proprio non si fa, l’utente non viene mai avvertito del rischio di danni gravi o morte. Vi immaginate il business delle case farmaceutiche che fine farà quando la Convenzione di Oviedo verrà rispettata? Ve lo dico io, andrà in qualche altro paese corrotto a farsi fare le leggi antiumane.
Ancora, il “consenso informato” della Convenzione di Oviedo non ha sostanzialmente eccezioni (ci torno dopo), mentre invece l’art.32 della Costituzione o la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea hanno il rispetto della legge. Quindi basta una legge che si aggira la protezione.
L’articolo 32 Cost però impone il rispetto dei diritti umani, e quindi la Convenzione di Oviedo fa da muro. Se ne ricava che dire che la Convenzione di Oviedo “indebolisce” i diritti umani, non solo è un controsenso, ma è falso, e chi lo dice è ignorante o in male fede e lo dice per indurre in errore l’interlocutore. Tanto è vero che l’articolo 27 della Convenzione stessa vieta che essa venga usata per indebolire i diritti altrimenti riconosciuti dalla legge.
Qualunque cosa dica la Convenzione di Oviedo, anche fosse la più sbagliata, l’Art. 27 “Protezione più estesa”, afferma che “Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sarà interpretata come limitante o recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa a riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione”. Quindi decisamente la Convenzione di Oviedo non può indebolire i diritti delle altre leggi.
In tema di donazione di organi o l’espianto di tessuti o di organi l’art.19 della Convenzione di Oviedo vieta ogni intervento senza consenso, e impone che tale consenso “deve essere dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia davanti a un organo ufficiale.”.
L’attuale legge sugli espianti è stata riformata dal Governo Renzi che ha tolto il consenso preventivo, ed oggi siamo tutti donatori senza poter esprimere il consenso. In Italia è dunque illegale su questo punto la legge sul trapianto di organi, ed attua un principio rifiutato da Inghilterra, Olanda e altri. Siamo insomma il magazzino di organi per l’intero continente, come si addice ad un paese sotto usura bancaria. La legge sull’espianto non richiede alcun consenso scritto di fronte ad un organo ufficiale quindi è contraria alla Convenzione di Oviedo, è dis-umana nel senso di contraria ai diritti umani.
Qualcuno dice, disonestamente, che la Convenzione di Oviedo non si applica a causa dell’art.26.
Questo è falso, perché il suo art.26 fa delle eccezioni molto teoriche ed astratte ma al secondo paragrafo le limita totalmente e stabilisce che “Le restrizioni [ ..] non possono essere applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21” quindi praticamente non si applicano mai, o meglio, stento a trovare un caso lecito di eccezione, l’unico caso in cui si potrebbe fare eccezione, forse, è quella di una epidemia talmente devastante da ammazzare più del 50% della popolazione, non certo per qualche caso di morte.
Quindi chi dice che la Convenzione di Oviedo può indebolire i diritti umani, o è ignorante o è in mala fede. Per quale finalità? Per proteggere dallo smascheramento quei partiti che hanno votato o conservato, una volta al governo, delle leggi infami, disumane, che realizzano crimini contro l’umanità.
Ma c’è di più e dell’altro. Lo dirà presto.
Intanto chiedo di firmare in rete la preapprovazione di “Proposta di Legge popolare” . Possiamo portare nelle aule delle Regioni il rispetto della Convenzione, è loro dovere imposto dall’art.117 della Costituzione, rendere efficace e rispettata la Convenzione di Oviedo nell’ambito della Salute è una materia di competenza concorrente della Regione.
Presenteremo il progetto di legge nelle Regioni che raggiungeranno il quorum di firme, stiamo cercando i proponenti ai quali possiamo fornire tutto il lavoro svolto, il testo di legge, e la piattaforma elettronica con la quale, per la prima volta in Italia, abbiamo raccolto nel 2019 le firme online a norma del nuovo regolamento EIDAS.
Chiediamo, a tutti, di scrivere ai conoscenti o varie chat , ai residenti in Veneto, di firmare online al sito www.repubblica.info/sottoscrizione.
All’indirizzo www.repubblica.info si trovano non solo il testo della proposta di legge “Salute”, ma anche altri due progetti denominati “Banche” e “PEC” che riteniamo altrettanto importanti per la protezione delle comunità regionali dalla predazioni finanziaria e dalla predazione dei diritti democratici. https://repubblica.info/moduli/
Ci sono i volantini per chi vuole stamparli o spedirli https://repubblica.info/volantini/
Ed ecco alcune dimostrazioni che la Convenzione di Oviedo viene applicata da decenni in Italia, quindi però è stata sistematicamente violata in alcuni ambiti.
ART. 32. Cost ” La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività , e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”
La Costituzione Italiana art.32 prevede il diritto della Collettività oltre che quello dell’Individuo, ma nel rispetto dei diritti umani, e solo la Convenzione di Oviedo (diritti umani) dice che i diritti dell’individuo non sono comprimibili dalla società . Senza la Convenzione di Oviedo l’obbligo vaccinale è compatibile con la Costituzione.
La Convenzione di Oviedo è operante nell’ordinamento Italiano , eccone alcune dimostrazioni.
DIRETTIVA 2006/17/CE DELLA COMMISSIONE dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani (Testo rilevante ai fini del SEE) – cita la convenzione di oviedo come riferimento normativo .
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006L0017-20121217
Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 18 luglio 2018 – Numero 01991/2018 e data 31/07/2018 “Richiesta di parere in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” dice “La Convenzione Europea di Bioetica del 1997 (c.d. di Oviedo), dal canto suo, all’art. 5 stabilisce: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=65104
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO – GRANDE CAMERA, CAUSA PARRILLO c. ITALIA (Ricorso n. 46470/11) – SENTENZA 27 agosto 2015 : In questa sentenza del Consiglio d’Europa, il ricorrente Italiano contro il Governo Italiano, è più volte richiamata la Convenzione di Oviedo come OPERANTE IN ITALIA https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1192478
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 27 giugno 2001 Proroga dell’efficacia dell’ordinanza 5 marzo 1997 concernente il divieto di pratiche di clonazione umana o animale. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001) METTE LA CONVENZIONE DI OVIEDO FRA LE FONTI DEL DIRITTO http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_137_allegato.pdf : ESISTONO DIVERSE ALTRE ORDINANZE ANALOGHE ANCHE IN SEGUITO
Nell’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 22 settembre 2007 , il giudice ha osservato che il divieto di diagnosi pre-impianto era stato introdotto successivamente con un atto di normazione secondaria, segnatamente il decreto del Ministero della Salute n. 15165 del 21 luglio 2004 (in particolare la parte che prevede che “ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5 [della legge n. 40 del 2004], dovrà essere di tipo osservazionale). Esso ha ritenuto che ciò contrastasse con il principio di legittimità e con la “Convenzione di Oviedo” del Consiglio d’Europa.
CI SONO MOLTE ALTRE ORDINANZE E SENTENZE DOVE LA CONVEZIONE DI OVIEDO VIENE RICHIAMATA COME FONTE OPERATIVA