I risparmiatori Veneti vanno risarciti, ecco perché
L\’articolo 28 (Norme applicabili) del TUB (Testo Unico Bancario) dice :
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal codice civile.
2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi
Questo Comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e successivamente così sostituito dall’art. 1, comma 15, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
Guarda casa è stato inserito nel TUB prima dei crack bancari veneti.
La Costituzione invece dice “ART. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.â€.
Mi pare evidente che facendo venire meno la tutela del risparmio l\’art.27 del TUB non può essere costituzionalmente legittimo .
Come mai lo si è inserito?
Qualcuno ha fatto ricorso per farne valere la incostituzionalità ?
E\’ chiaro che i risparmiatori delle popolari e delle casse di risparmio e delle cooperative vanno risarcite per intero perchè non si trattava di speculatori ma di risparmiatori. Se lo Stato non provvede il patto di alleanza è sciolto .
Peccato che non c\’è mai stato una alleanza fra Italia e Veneti, ma solo sfruttamento e prevaricazione del primo sul secondo.
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