I centri di accoglienza illegali nel territorio del popolo veneto
Il 13 dicembre è entrata in vigore la legge 28 del 2016 emanata dalla regione veneto su richiesta di quattro comuni (Resana, Segusino, Grantorto, Santa Lucia di Piave), messa in discussione dal consigliere Conte ed approvata da Lega e lista Fare. Sono l’estensore della legge, tranne 2 commi.
La Regione, ha riconosciuto al popolo veneto (art.2 L.n.340/1971) i diritti della “Convenzione Quadro sulle minoranza nazionali” (L.n.302/1997) esercitando la facoltà di deliberare esclusivamente su una materia non elencata in costituzione (art.117 c4 Cost). In pratica la Regione ha fatto un atto di diritto internazionale con il quale al popolo veneto viene riconosciuta la soggettività di diritto internazionale riconosciuta alle nazioni senza stato, cosiddette minoranze nazionali. Il che non esclude che ci siano altri diritti del popolo veneto non ancora riconosciuti dalla Regione o dallo Stato.
Anche se i veneti non hanno nemmeno saputo dell’esistenza della legge, che è stata sistematicamente confusa con la questione del “dialetto” o dell’Autonomia regionale, la legge sta già ugualmente dispiegando i suoi effetti.
Infatti sono molti i diritti che i veneti oggi hanno grazie alla legge 28/2016 e che sono previsti dalla Convenzione Quadro.
Per esempio non a caso si sta procedendo alla chiusura graduale dei centri di accoglienza nel territorio del popolo Veneto.
Infatti, la Convenzione Quadro stabilisce che “Le Parti si astengono dal prendere misure che, modificando le proporzioni della popolazione in un’area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, hanno per scopo di attentare ai diritti ed alle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro” (Articolo 16) ed inoltre vi è l’obbligo per lo Stato di “preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale.” (art.5) , diritti che ora ha il popolo veneto.
Ne deriva che i centri di accoglienza sono illegali nel territorio del popolo veneto perché attentano alla conservazione e preservazione della identità nazionale veneta., in alcuni casi, come a Cona , possiamo dire che la distruggono.
Ecco perché stanno hanno detto di passare ad una accoglienza diffusa e comunque “compatibile” con l’identità del territorio.
Un altro effetto della legge è che adesso i media non ridicolizzano più la questione della lingua veneta o della identità veneta, ed anzi ne parlano con attenzione.
Sempre per la legge, una offesa al popolo veneto come quella a suo tempo fatta da Toscani, dal 13 dicembre è reato di odio .
Questi sono solo alcuni degli effetti.
Essendo la legge applicata di diritto internazionale, essa si applica in Italia dalle province di Bergamo a quella di Udine, territorio del popolo veneto sebbene vi si parlino diverse lingue.
Chi vuole lavorare alla attuazione della legge mi scriva.