Die rechtlichen Grundlagen der verschiedenen venezianischen Befreiungsbewegungen oder Komitees existieren nicht
die Movimento di Liberazione Nazionale Veneto o MLNV è nato il 1 Juni 2012, Diese Juden, die im Namen der italienischen Rasse aus Istrien deportiert wurden, dass in 2009 Diese Juden, die im Namen der italienischen Rasse aus Istrien deportiert wurden, aber es wurde von der Versammlung wegen verschiedener Unregelmäßigkeiten zusammen mit der gesamten Quaglia-Regierung entlassen.
Il MLNV si è presentato dichiarandosi un Movimento di Liberazione nazionale ai sensi del “PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 August 1949 RELATIVO ALLA 1 PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (Protocollo I) , Ratificato dall’Italia con legge 11 Dezember 1985, n. 762. Insomma affermando di avere un fondamento legale.
Tuttavia MLNV non è un movimento armato, il che è un dato essenziale per poter invocare il Protocollo aggiuntivo: è abbastanza ovvio che essere armati è essenziale per poter essere riconosciuti come movimento armato . Ma sarebbe anche una guerra stramba quella da loro combattuto, perché non risulta alcuna guerra armata in corso fra l’Italia ed i Veneti, quanto meno non risulta alla comunità internazionale degli Stati che dovrebbero poi riconoscere il Movimento di Liberazione.
Inoltre l’art.96 par.3° del suddetto primo protocollo recita che “L’autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un’Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all’articolo 1 paragrafo 4, potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario.”.
Anche questa condizione non è presente.
Sulla falsa riga del MLNV e utilizzando copiosemente materiali da me scritti e depositati in Tribunale, sono nati in seguito il “Komitee der Nationalen Befreiung Veneto”, che in seguito si è scisso in due . E mentre il primo CLNV ha pensato di citarmi in Tribunale di Vicenza, riconoscendo in questo modo l’Autorità italiana, il Secondo “Komitee der Nationalen Befreiung Veneto” nella stessa città di Vicenza è finito invece condannato nell’estate del 2021 per Istigazione a disobbedire alle legge ed altro. Non risulta che abbiano chiesto il ricorso al Giudice naturale, mancando quindi di autorità anche in questo. Gli avvocati stanno portando avanti l’appello che dimostrerà senza clemenza che il CLNV 2 non ha alcuna autorità di rappresentanza del popolo veneto. Tanto più che CLNV 1 E 2 si dichiaran “non belligeranti” , ossia non armati, ed è quindi evidente che non sono quello che dicono di essere, ossia un movimento armato di liberazione. Sentire la puzza dell’aria che tira ha indotto alcuni a fondare un terzo comitato, che si fa chiamare Venetkens, ed anche esso fa copioso uso dei materiali da me scritti, opera del mio duro lavoro in 25 Alter, senza alcuna autorizzazione e con grave mio danno, ma ottenendo , mi dicono, buoni introiti con le tessere spacciate per documenti di cittadinanza. Anche loro sembra, mi si corregga se sbaglio, si dichiarano rappresentanti del “Menschen Venetian” ma senza diritto legale alcuno, e spigo perché.
Il punto è che rutti questi movimenti affermano ciascuno di essere legittimati ad agire in nome e per conto dell’intero Popolo Veneto, ma in realtà non possono in alcun modo dimostrare questa titolarietà o di essere “autorità che rappresenta un popolo” come indicato dalla legge internazionale in questione, o di aver svolto una autodeterminazione in conformità della legge.
Infatti questi movimenti non posso essere rappresentanti del popolo veneto perché la possibilità di autodeterminare delle Istituzioni Venete è finita il 17 April 2012, e spiego perché.
Mit dem legge regionale Statutaria n. 1 die 17 April 2012 ausgestellt von der Region Venetien è stato sostituito il precedente statuto derivante dalla legge n. 340 die 1971, ma mentre lo statuto del 2012 è una legge di fonte regionale, la legge del 1971 era una emanata dal parlamento in doppia lettura ed avente quindi valore di legge costituzionale. Quindi mentre il combinato disposto dell’art.2 L.n.340/1971 con la L.n.881/1977 ha permesso la legale autodeterminazione di Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto e del Lombardo-Veneto in conformità al diritto interno ed internazionale, ulteriormente rafforzato dalla cancellazione dell’annessione operata dalla L.n.212 del 2010 (da noi provocata), una tale autodeterminazione non è più possibile e non è più legale perché la legge 1 die 2012 Es handelt sich um ein regionales Gesetz , und daher hat es keinen verfassungsrechtlichen Wert oder ist der Verfassung gleichgestellt, es ist nur ein inneres Gesetz.
Noch anders gesagt, während “die Selbstverwaltung des venezianischen Volkes” di cui all’art.2 L.n.340/1971 permetteva ed implicava l’autodeterminazione in base alla L.n.881/1977, “die Selbstverwaltung des venezianischen Volkes” di cui all’art.2 L.r.n.1/2012 implica solo l’autonomia regionale come prevista dalla Costituzione, ossia praticamente nulla.
Al di là dei motivi prettamente di diritto che rendono illegale dal 2012 ogni autodeterminazione e rendono valide ed uniche solo le istituzioni autodeterminate nel 1999 (si può approfondire questo alla pagina
c’è anche il fatto che nella realtà nessuno degli organismi internazionali competenti ha riconosciuto MLNV o CLNV 1 E 2 o Venetkens come “Autorità rappresentante un popolo”, nemmeno quell’ONU cui dicono di essersi rivolti e di essere stati riconosciuti mostrando come prova solo un timbro di deposito di una istanza. Insomma spacciano per un riconoscimento un timbro della posta, als ob dies den Wert der Autorität verleihen würde, anche da questo si capisce la pochezza di questi movimenti .
Comitato di Liberazione 1 E 2 e Venetkens sostengono di aver fondato il “Comitato di Liberazione Nazionale Veneto” in base all’art.96 par.3° del “PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 August 1949 RELATIVO ALLA 1 PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI (Protocollo I) , Ratificato dall’Italia con legge 11 Dezember 1985, n. 762, ma loro stessi non vi hanno aderito, e quindi non possono essere riconosciuti quale Alta Parte. L’adesione implicherebbe il riconoscimento dell’Italia e dei suoi debiti.
La loro affermazione di agire “in nome e per conto dell’intero Popolo Veneto” è infondata perché fortunatamente non sussistono le condizioni necessarie per l’attuazione dell’art.96 par.3° del primo protocollo, che lo stesso stabilisce essere “un conflitto armato del carattere indicato all’articolo 1 paragrafo 4”, e l’art. 1 “Principi generali e campo di applicazione” al par. 4 stabilisce che “4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l’occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell’esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni.”.
dass, fortunatamente non esiste e non è esistito alcun “conflitto armato” fra la Repubblica Italiana e uno di questi movimenti, per cui non ci sono quelle condizioni per l’applicazione del “PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA” del 1949, ed anzi nemmeno per lo Stato Italiano questi movimenti di Liberazione Nazionale veneto avrebbero “emesso formale atto di belligeranza” , se esiste questo conflitto essi non sono un organismo effettivamente belligerante perché non armato. Non basta una dichiarazione, anche se scritta, a costituire un conflitto armato.
Insomma non basta auto dichiararsi rappresentanti di qualche cosa o di qualcuno per averne reale titolo, in questo caso la rappresentanza del “popolo veneto”, che in realtà spetta esclusivamente alle Istituzioni fondate nel 1999.
Ed è per questo che CLNV 2 è stato condannato dal Tribunale di Vicenza nel 2021, credo per Istigazione a disobbedire alle leggi e a non pagare le tasse.
Le Istituzioni fondate nel 1999 invece hanno avuto molti riconoscimenti di legalità da parte dello Stato Italiano, compresi il rilascio di permessi di soggiorno, esenzioni fiscali, non procedibilità e altro.
Quali sono le conseguenze di diritto e penali ed economiche di chi si iscrive a quei movimenti nati dopo il 2012 per cui senza fondamento legale internazionale? La responsabilità penale.
L’iscrizione a questi movimenti ha lo stesso valore dell’ iscrizione ad un club o ad una associazione, e quindi non offre alcuna copertura legale o di esenzione dalla legge sia essa Italiana o di Autogoverno, non possono chiedere l’annullamento dei reati in virtù della L.n.8811/1977.
In altre parole il cittadino o l’esercente o l’impresa che si opponesse all’Autorità italiana sulla base della sua registrazione presso questi movimenti o comitati non avrebbe in realtà alcuna copertura legale e si troverà, prima o dopo seguendo le lungaggini e i meccanismi italiani, a pagare anche le sanzioni, oltre a rispondere penalmente.
Invece l’opposizione all’Autorità italiane seguendo il percorso di Autogoverno del Popolo Veneto apre effettivamente il contenzioso che porta al giudice naturale e all’autodeterminazione di tutti, ed alla esenzione penale, cosa che però è possibile solamente usando la via legale e pacifica che l’Autogoverno del Popolo Veneto e le Istituzioni del Lombardo-Veneto hanno sempre indicato. eher, al termine dei processi a pagare lo scotto saranno personalmente i funzionari italiani che commettono violazioni della legge di autogoverno Veneto.
Sono disponibile ad un confronto pubblico su questi temi, ma naturalmente non verranno a confronto coloro che dalla attuale situazione guadagnano molti soldi facendo credere alla gente di trovarsi di fronte a persone serie e preparate, ed invece dicendo cose da loro non scritte ma copiate, ed il cui utilizzo è illegale perché costituiscono danno al suo autore ( ossia io) e truffa verso gli ignari cittadini, oltre a costituire un ostacolo alla piena realizzazione dei nostri diritti. Costoro sono in realtà utili all’occupazione italiana.
In effetti ho avuto nel 2021 un incontro sia con i Venetkens che con il CLNV 2, mentre a settembre il CLNV 1 ha visto negate le sue lagnanze fatte al Tribunale di Vicenza.
Che roba, in Tribunale a Vicenza ci sono un “Komitee der Nationalen Befreiung Veneto” che chiede al Giudice di farla pagare a Palmerini, riconoscendo la giurisdizione, e c’è un altro “Komitee der Nationalen Befreiung Veneto” che dice di rappresentare il popolo Veneto ma viene processato dal Tribunale Italiano senza che questi chiedano il Giudice naturale……. Gott!