von 2012 das venezianische Volk kann keine neue Selbstbestimmung mehr vornehmen, nur die der 1999.
Die Anerkennung des Verfassungsrangs des Rechts auf “Selbstverwaltung der venezianischen Menschen” gemäß Artikel 2 des Gesetzes Nr. 340 / 1971, verbunden mit dem Recht auf Selbstbestimmung der Völker durch die italienische Ratifizierung gegeben “Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte” die mit dem Gesetz 881/1977 stattfand, die Selbstbestimmung des venezianischen Volkes gesetzlich erlaubt (und keine Bürger der Region Venetien) che è avvenuto nel 1999, il cui sito storico si trova qui https://www.repubblica.org/governo/veneto/index_sav.htm, mentre le Istituzioni nazionali venete che da quegli atti si sono sviluppate si trovano su www.statoveneto.net
Come è ben specificato ed evidente nel sito, l’Autogoverno del Popolo Veneto è nato come esercizio legale di diritti civili e politici interni alla Repubblica Italiana, creando un nuovo ente della Repubblica Italiana , l’Autogoverno del Popolo Veneto, parte della Repubblica ma non sottoposto allo Stato Italiano così come erano anche i Comuni di Livigno e Campione che infatti non pagavano l’IVA allo Stato Italiano. Anche la Costituzione infatti parla della indivisibilità della Repubblica, non dello Stato italiano.
L’Autogoverno del Popolo Veneto ha subito (2000) chiesto il trasferimento dei poteri ai sensi della “Patto Internazionale DCP” (L.n.881/1977) Kunst. 1.3 e art. 2.1 , cosa a cui lo Stato non ha ottemperato violando il suo dovere internazionale dato dall’art.2.1 del Patto, ma ciò non di meno così facendo ha ri-creato le condizioni di illegalità internazionale della sua presenza per negazione dei diritti umani e giustificando i passi successivi. in 2002 sono state svolte elezioni nazionali venete, ossia elezioni del parlamento nazionale del popolo veneto in Italia (von Bergamo nach Udine) che viene votato, come tutti i parlamenti nazionali, solo dai cittadini di quella nazione. Le elezioni furono pubblicizzate anche da alcuni media, tanto da rendere legittima l’elezione in quanto chiunque ne avesse diritto poteva votare. Le elezioni furono denunciate dalla magistratura di Bergamo, che mandò a Padova l’indagine, la quale dopo due anni riconobbe la legalità dell’esercizio dei diritti (perché previsti per legge) e archiviò nel 2004 (GIP Bruno Cherchi, oggi procuratore italiano di Venezia).
La repressione dello Stato Italiano è arrivata al punto di far pestare Loris Palmerini e Massimo Lando dai Carabinieri, ma data la numerosa presenza di testimoni non si è svolto alcun pestaggio. Pochi mesi dopo si è avuto il G8 di Genova.
Il combinato disposto dell’art.2.L.n340 /1971 con la L.n.881/1977 ha permesso la legale autodeterminazione di Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneto in conformità al diritto interno ed internazionale, aber in 2005-2006 ich entdeckte, (L.Palmerini) la illegalità dell’annessione dell’Intero Lombardo-Veneto del 1866 e pure la nullità del Referendum Monarchia-Repubblica del 1946, per cui nel 2006 le Istituzioni di Autogoverno del Popolo Veneti hanno dichiarato la Successione al Lombardo-Veneto, in quanto la capitale politica dello Stato Lombardo-Veneto era Venezia , ed inoltre il Lombardo-Veneto nasce nel 1816 come accorpamento dei Ducati di Milano e Mantova al Ducato Veneto. Non di meno sono stati riformati gli Statuti di Autogoverno per garantire i diritti umani delle singole comunità nazionali e linguistiche del Lombardo-Veneto. Esiste quindi oggi un Parlamento Nazionale Veneto (chiamata Assemblea dei Membri) www.statoveneto.net) che agisce in supplenza anche come parlamento federale del Lombardo-Veneto, e così per le Istituzioni di Giustizia.
A seguito di ricorso nel 2006 al Giudice Ordinario di Venezia e sentenza nel 2008 , si è avuta la dichiarazione di difetto assoluto di Giurisdizione sul Lombardo-Veneto da parte dell’Italia. Abbiamo presentato un ricorso al Consiglio d’Europa per ottenere il giudice naturale, e la cosa ha dato via alla cancellazione dell’annessione italiana, la L.n.212 del 2010 (da noi provocata) ha cancellato l’annessione. Purtroppo il ricorso in Consiglio d’Europa è stato lasciato cadere da Daniele Quaglia che è poi stato fatto decadere dall’Assemblea e che si è visto mesi dopo tentare l’usurpazione delle Istituzioni in una ben precisa strategia di conflitto dichiaratamente armata contro lo Stato Italiano.
ich, Loris Palmerini, ho sempre invece insistito perché si provino tutte le vie pacifiche e legali per tornare alla sovranità, e così stiamo facendo ancora oggi nel 2022.
Per l’ordinamento internazionale il non riconoscimento dell’Autodeterminazione del 1999 è un crimine contro un popolo. Anche se fatto da persone dello stesso Popolo.
Quindi sono in ogni caso illegali internazionalmente tutte le eventuali autodeterminazioni di popolo veneto avvenute dopo quella del 1999, ma occorre evidenziare che anche per la norma italiana non sono più possibili dal 2012. Infatti con la legge regionale Statutaria n. 1 die 17 April 2012 emanata dalla Regione Veneto è stato sostituito il precedente statuto derivante dalla legge n. 340 die 1971, ma mentre lo statuto del 2012 è una legge di fonte regionale /priva di potestà internazionale), lo Statuto precedente approvato con L. n. 340 die 1971 era una legge emanata dal parlamento italiano in doppia lettura ed avente quindi valore di legge costituzionale. Stiamo quindi parlando di gerarchia delle fonti.
Occorre evidenziare che solo dopo il cambio di leggi del 2012 si sono visti “emuli” o cloni dell’Autodeterminazione del 1999, che risultano quindi tutti illegali e penalmente perseguibili dallo Stato Italiano, ma anche dallo Stato Veneto e del Lombardo-Veneto.
Ogni autodeterminazione insomma non è più possibile o sarebbe più legale dal 2012 perché la legge 1 die 2012 è una legge regionale , e quindi non ha valore costituzionale o al pari della Costituzione, è una legge solo interna.
Detto ancora in altro modo, mentre “l’autogoverno del popolo veneto” di cui all’art.2 L.n.340/1971 permetteva ed implicava l’autodeterminazione in base alla L.n.881/1977, “l’autogoverno del popolo veneto” di cui all’art.2 L.r.n.1/2012 implica solo l’autonomia regionale come prevista dalla Costituzione, ossia praticamente nulla. Infatti si afferma in questo nuovo Statuto che il Popolo Veneto fa parte della Regione, il che è internazionalmente ridicolo ed illegale.
Al di là dei motivi prettamente di diritto che rendono illegale dal 2012 ogni autodeterminazione e rendono valide ed uniche solo le istituzioni autodeterminate nel 1999, c’è anche il fatto che nella realtà nessuno degli organismi internazionali competenti ha ad oggi riconosciuto alcuna autorità, sono bugie quelle che dicono i movimenti che dicono di essere stati riconosciuti, già questo dovrebbe far capire la pasta o natura di cui sono fatti.
MLNV , CLNV 1 E 2 o Venetkens si dichiarano “Autorità rappresentante un popolo”, dicono di essersi rivolti nemmeno all’ONU e di essere stati riconosciuti, ma come prova mostrano solo un timbro di deposito di una istanza. Insomma spacciano per un riconoscimento un timbro della posta, come se questo desse valore di autorità, anche da questo si capisce la pochezza di questi movimenti .
Ci sono altri movimenti che dichiarano la sovranità sul territorio Veneto, ma a ben guardare esse mancano tutte del fondamento giuridico per pretendere tale sovranità in Corte Internazionale di Giustizia, in particolare quelle che si richiamano alla Repubblica di Venezia, perché nel 1797 esisteva solo il diritto del più forte, e anche senza delibera del Maggior Consiglio la Repubblica è stato purtroppo conquistata dalle orde napoleoniche, il quale per fortuna non ha terminato la giurisdizione, poi rinominata “Lombardo-Venetien” in 1816 .
Quindi il Lombardo-Veneto ed il Popolo Veneto sono sovrani ed indipendenti giuridicamente, ma militarmente occupati illegalmente dall’Italia, ma la sovranità è solamente nelle mani delle Istituzioni del popolo Veneto costituite nel 1999, e ci resteranno fino a quando non si potrà celebrare un referendum in pieno autogoverno come previsto dal trattato di Vienna del 3 Oktober 1866.
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