Le norme Europee impediscono i monopoli: la concorrenza verra’ reintrodotta
Le norme Europee sui servizi pubblici impediscono i monopoli di fatto, CIOE’ IMPONGONO ALMENO IN PARTE QUELLO CHE SI VUOLE CANCELLARE. Per cui Il referendum di fatto cancella SOLO LA PROPRIETA’ PUBBLICA DELLE RETI . Ecco lo studio giuridico L’art.14 TFUE recita
Fatti salvi l’articolo 4 del trattato sull’Unione europea e gli articoli 93, 106 E 107 de ce traité, in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.
Questo articolo stabilisce che vi è la necessita’ di garantire i “servizi di interesse economico generale”, ma ogni Stato puo’ fissare i limiti di “qualità” di tali servizi, ogni stato può anche finanziare tali servizi, ma essi devono funzionare “in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie”, vale a dire finanziariamente ed economicamente sostenebili.
Lo Stato può scegliere di fare eseguire ad altri questi servizi (soggetti privati o pubblici), ma nel rispetto dei trattati.
Tuttavia lo Stato Italiano non puo’ pensare di attuare le norme in materia di servizi pubblici in maniera del tutto difforme a quanto fanno gli altri stati membri. Ad imporlo è
Article 114
TFUE 1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell’articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
L'article 26 definisce il mercato interno, e definisce quello dei servizi come un mercato interno.
Article 26 (ex-article 14 TEC)
1. L’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.
2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, de personnes, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.
3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell’insieme dei settori considerati.
Le “norme di protezionismo” dei servizi pubblici sono VIETATE dall’Articolo 106
1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 une 109 inclusi.
Per l’articolo 101 è vietato falsare la concorrenza dei servizi , ad esempio fissando “direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione” (lettera a) ed è vietato creare mercati “protetti” “c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; "
L’articolo dichiara immediatamente nulla e non applicavi ogni accordo legale in tal senso, e solo eccezionalmente possono essere derogati questi principi, MA NON SE IN PRATICA SI ARRIVA A “dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.” ART.101.
Di conseguenza le norme sulla concorrenza e sulla parziale privatizzazione che si voglio cancellare (l’art.23 BIS ) dovranno certamente essere reintrodotte.
Se vince il SI’ di fatto si cancella SOLO LA PROPRIETA’ PUBBLICA DELLE RETI CHE OGGI E’ GARANTITA.
bruno
10 juin 2011 @ 22:18
Sono daccordo