Die Venezianer kompensiert Sparer, Hier weil
L\’articolo 28 (geltende Normen) del TUB (Das Bankengesetz) Würfel :
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal codice civile.
2-ter. In den Genossenschaftsbanken und Genossenschaftsbanken der richtigen Aktien im Falle des Rücktritts einlösen, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi
Questo Comma è stato inserito dall’art. 1, Komma 1, lett. ein), D.L. 24 Januar 2015, n. 3, umgewandelt, mit Modifikationen, dalla legge 24 März 2015, n. 33, e successivamente così sostituito dall’art. 1, Komma 15, D.Lgs. 12 Mai 2015, n. 72.
Guarda casa è stato inserito nel TUB prima dei crack bancari veneti.
La Costituzione invece dice “Kunst. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.“.
Mi pare evidente che facendo venire meno la tutela del risparmio l\’art.27 del TUB non può essere costituzionalmente legittimo .
Come mai lo si è inserito?
Qualcuno ha fatto ricorso per farne valere la incostituzionalità ?
E’ chiaro che i risparmiatori delle popolari e delle casse di risparmio e delle cooperative vanno risarcite per intero perchè non si trattava di speculatori ma di risparmiatori. Se lo Stato non provvede il patto di alleanza è sciolto .
Peccato che non c\’è mai stato una alleanza fra Italia e Veneti, ma solo sfruttamento e prevaricazione del primo sul secondo.
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