Illegale ed incostituzionale lo svuota province di Renzi e Delrio
Lo svuotamento delle funzioni delle province è in violazione della “CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL’AUTONOMIA LOCALE” della quale l’Italia si è impegnata a dare “PIENA ED INTERA ESECUZIONE” con legge LEGGE 30 dezembro 1989, n. 439 (GU n. 017 SUPPL.ORD. o 22/01/1990) . Per la stessa legge non possono essere soppresse nemmeno le elezioni provinciali.
o “CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA CARTA EUROPEA DELL’AUTONOMIA LOCALE” è una legge del Consiglio d’Europa, per tanto, in virtù dell’art.10 della Costituzione, prevale sulla legge ordinaria e anche sul Titolo V della Costituzione, come accertato anche da uno studio del 2007 dell’ufficio legislativo del Governo italiano.
L’art.3 della Convenzione stabilisce che ” 3 . L’ESERCIZIO DELLE RESPONSABILITÀ PUBBLICHE DEVE, IN LINEA DI MASSIMA, INCOMBERE DI PREFERENZA SULLE AUTORITÀ PIÙ VICINE AI CITTADINI. L’ASSEGNAZIONE DI UNA RESPONSABILITÀ AD UN’ALTRA AUTORITÀ DEVE TENER CONTO DELL’AMPIEZZA E DELLA NATURA DEL COMPITO E DELLE ESIGENZE DI EFFICACIA E DI ECONOMIA.”
Riguardo alla economica ed efficacia dello “svuotamento” delle province dalle loro funzioni, nel novembre 2013 la Corte dei Conti ha bocciato questa opzioni dicendo che “Si tratta, em seguida, di una serie di interventi dichiaratamente tesi a pervenire ad un assetto stabile e, per taluni versi, strutturale. contudo, per i motivi che saranno esposti nel prosieguo dell’audizione, non si può ritenere che il progetto centri l’obiettivo del riordino dell’intervento pubblico sul territorio e della semplificazione dell’intermediazione pubblica in applicazione dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza.”
L’Unione delle province avverte ulteriormente che “la spesa delle Province è la più piccola di tutto il comparto nazionale e locale.
Le Province rappresentano appena l’1,27% della spesa pubblica, i Comuni l’8% mentre le Regioni, compresa la spesa per la sanità, sono il 20% . Gli enti locali e le Regioni insieme sono in tutto il 30% della spesa pubblica. o 60% della spesa pubblica è nelle amministrazioni centrali, compresi i costi per le prestazioni sociali. Nel dossier allegato, i dati aggiornati a marzo 2014 della spesa pubblica italiana e il confronto tra Stato, regiões, Province e Comuni.” Per altro le province negli ultimi 2 anni hanno tagliato abbondantemente le spese tanto da essere già al minimo possibile.
E’ evidente dunque che lo svuotamento, non convenendo, è in violazione del suddetto art.3 della Convenzione (L.n.439/1989) sia per opportunità sia per efficienza.
L’unica cosa che si realizzerà con lo svuotamento delle province è una azione centralista che cancellare illegalmente le elezioni provinciali, cosa vietata dall’art.3.2 della Convenzione
artigo 3 CONCETTO DI AUTONOMIA LOCALE
1 . PER AUTONOMIA LOCALE, S’INTENDE IL DIRITTO E LA CAPACITÀ EFFETTIVA, PER LE COLLETTIVITÀ LOCALI, DI REGOLAMENTARE ED AMMINISTRARE NELLO AMBITO DELLA LEGGE, SOTTO LA LORO RESPONSABILITÀ, E A FAVORE DELLE POPOLAZIONI, UNA PARTE IMPORTANTE DI AFFARI PUBBLICI.
2 . TALE DIRITTO È ESERCITATO DA CONSIGLI E ASSEMBLEE COSTITUITI DA MEMBRI ELETTI A SUFFRAGIO LIBERO, SEGRETO, PARITARIO, DIRETTO ED UNIVERSALE, IN GRADO DI DISPORRE DI ORGANI ESECUTIVI RESPONSABILI NEI LORO CONFRONTI. DETTA DISPOSIZIONE NON PREGIUDICA IL RICORSO ALLE ASSEMBLEE DI CITTADINI, AL REFERENDO, O AD OGNI ALTRA FORMA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI QUALORA QUESTA SIA CONSENTITA DALLA LEGGE.
La necessità di Consigli ed Assemblee fatte di membri eletti a suffragio libero ed universale, rende illegittime le province con rappresentati di secondo livello (nominati dai sindaci). Quindi anche il sistema di elezioni delle province va salvaguardato, ed è quindi illegale ed incostituzionale il commissariamento delle province non in emergenza prevista dalla legge .
Lo Stato Italiano, o governo, parlamento, il Presidente della Repubblica non possono venir meno a questi doveri, si tratterebbe di eversione del sistema istituzionale. Infatti l’Italia ha dichiarato al momento del “deposito” presso il Consiglio d’Europa che “According to Article 12, paragraph 2 of the Charter, the Italian Republic considers itself bound by the Charter in its integrality. ”
Le province e pure i cittadini associati in loro rappresentanza hanno inoltre diritto ad un ricorso giurisdizionale non solo per il rispetto delle funzioni assegnate alle province, e questo di fatto bloccherà ogni loro svuotamento di funzione, ma anche per annullare il commissariamento oltre l’emergenza ( decadenza di giunta, infiltrazioni mafiose ecc).
artigo 11 TUTELA LEGALE DELL’AUTONOMIA LOCALE
LE COLLETTIVITÀ LOCALI DEVONO DISPORRE DI UN DIRITTO DI RICORSO GIURISDIZIONALE, PER GARANTIRE IL LIBERO ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE ED IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI AUTONOMIA LOCALE, CONSACRATI DALLA COSTITUZIONE O DALLA LEGISLAZIONE INTERNA.
Se si vogliono cancellare o modificare le province c’è solo una strada, prevista dalla stessa convenzione
artigo 5 PROTEÇÃO DAS LIMITES TERRITORIAIS DAS COMUNIDADES LOCAIS
PARA QUALQUER MODIFICAÇÃO DOS LIMITES TERRITORIAIS LOCAIS, AS COMUNIDADES LOCAIS INTERESSADAS, ELES DEVEM SER CONSULTOS PRIMEIRO, POSSIVELMENTE POR REFERENDO, SE ISSO FOR PERMITIDO POR LEI.
Em outras palavras, si possono accorpare le province in Aree Metropolitane aventi un governo elettivo qualora i residenti delle province esprimano questa volontà in un referendum apposito. Anche la modifica della Costituzione non può essere fatta prima di tale consultazione referendaria.
La Convenzione stabilisce dunque i principi che di fatto realizzano un corretto sistema di relazioni fra poteri locali e centrali in un assetto democratico. Violare i suoi principi vuol dire non essere più un paese democratico, tanto più che al netto dei conti, lo svuotamento delle funzioni alle province , delegate ad altri nuovi enti, realizza solo l’eliminazione di un livello democratico.
E’ evidente che il Governo Renzi non conosce i meccanismi legali internazionali a cui l’Italia si è volontariamente sottoposta.
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