{"id":822,"date":"2010-03-04T15:57:03","date_gmt":"2010-03-04T14:57:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.palmerini.net\/blog\/?p=822"},"modified":"2010-03-04T16:01:23","modified_gmt":"2010-03-04T15:01:23","slug":"la-soluzione-politica-non-e-possibile-per-costituzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/la-soluzione-politica-non-e-possibile-per-costituzione\/","title":{"rendered":"La &#8220;soluzione politica&#8221; non \u00e8 possibile per Costituzione"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/www.palmerini.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2010\/03\/DSC05679-small.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-824\" title=\"DSC05679 (small)\" src=\"http:\/\/www.palmerini.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2010\/03\/DSC05679-small.jpg\" alt=\"DSC05679 (small)\" width=\"400\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2010\/03\/DSC05679-small.jpg 400w, https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-content\/uploads\/2010\/03\/DSC05679-small-300x225.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a>La Costituzione stabilisce Art. 122.<em><br \/>\nIl &#8220;sistema di elezione&#8221; e i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u00e9 dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princip\u00ee fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.<\/em><\/p>\n<p>Per tanto non \u00e8 nel potere del Governo n\u00e8 del Presidente della Repubblica quello di modificare la legge elettorale,\u00a0\u00a0 \u00e8 una competenza regionale seppure nel frattempo che vengono rinnovati gli statuto qualcuno\u00a0 applica ancora la previgente norma del 1968.<\/p>\n<p>Dunque non \u00e8 nella facolt\u00e0 del governo n\u00e8 del parlamento modificare la legge elettorale regionale, servirebbe una legge costituzionale (2 anni).<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 solo risolvere la questione\u00a0 con legge\u00a0 della regione. Tuttavia, dove gli statuti prevedano la competenza del Consiglio regionale, essi sono sciolti, ed \u00e8 improponibile una loro sostituzione da parte del governo perch\u00e9 la legge risulterebbe incostituzionale in quanto modificherebbe di fatto la Costituzione.<\/p>\n<p>Inoltre, qualora qualcuno\u00a0 decidesse di modificare la legge (per avvantaggiare il proprio partito), esso dovr\u00e0 allora inserire nella stessa legge anche le norme sulle minoranza come la L.n.302\/1997 che sono divenute obbligatorie per il trattato di Lisbona dal 1 dicembre 2009.<\/p>\n<p>Questo significa che si dovrebbero rifare anche le liste del Veneto, dove la mia candidatura a Presidente \u00e8 stata per il momento dichiarata invalida perch\u00e9 la Corte d&#8217;Appello ha deciso che se ne frega di queste norme che sono, oltre che ratificate, superiori alla norma ordinaria.<\/p>\n<p>L&#8217;art.<strong>2 <\/strong>garantisce i diritti  inviolabili                          dell&#8217;uomo [ ..] nelle formazioni  sociali . La Corte d&#8217;Appello per\u00f2 ha dimostrato dispregio di questo principio, ma solo contro i veneti.<\/p>\n<p>Oltretutto sono diritti inviolabili quelli detti &#8220;umani&#8221; e sanciti in leggi come la L.n.881\/1977 e altre come la L.n.848\/1955 ecc.<\/p>\n<p>L&#8217;art.25 della 881 dice che &#8221; Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilit\u00e0, senza alcuna<br \/>\ndelle discriminazioni menzionate [..]<br \/>\na) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o\u00a0 attraverso rappresentanti liberamente scelti;<br \/>\nb) di votare e di essere  eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio  universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione  della\u00a0 volont\u00e0 degli elettori;&#8221;<\/p>\n<p>Ad oggi, in generale, sono stati\u00a0 esclusi dal candidarsi una buona parte dei cittadini che non hanno potuto presentarsi a causa dell&#8217;onerosit\u00e0 della presentazione, come\u00a0 anche la lista\u00a0 &#8220;Venetie per l&#8217;Autogoverno&#8221; in veneto.<\/p>\n<p>Se per far ammettere il listino di Formigoni (per altro non pi\u00f9 eleggibile perch\u00e9 gi\u00e0 al terzo mandato) si riduce &#8220;in corsa&#8221; il numero di sottoscrizioni necessarie (ma non si capisce chi possa fare questa modifica visto che \u00e8 competenza regionale),\u00a0\u00a0 si va a modificare la legge elettorale\u00a0 a partita cominciata, si dovranno\u00a0 rivalutare anche quelle situazioni di altre liste\u00a0 che sono state escluse sulla base della normativa vigente, come per esempio i Radicali e Venetie per l&#8217;Autogoverno.<\/p>\n<p>E tuttavia, se si vanno a stabilire nuove regole, allora \u00e8 consequenziale che altri soggetti, se le avessero conosciute, avrebbero deciso di intraprendere la corsa perch\u00e9 alla loro portata con i nuovi limiti, ma non l&#8217;hanno fatto per il troppo oneroso numero di sottoscrizioni che era stabilito e che ora si vorrebbe ridurre per far &#8220;passare&#8221; gli amici del potere.<\/p>\n<p>Insomma :<br \/>\n&#8211; non \u00e8 ammissibile in nessun caso che si cambino le regole ora da parte del governo<br \/>\n&#8211; eventualmente dovr\u00e0 moridificare la regola regionale\u00a0 l&#8217;organo regionale previsto per statuto se attivo o la giunta nel silenzio dello statuto<br \/>\n&#8211; si dovrebbero ricominciare le elezioni o prolungare i termini per la presentazione di 30 giorni almeno per dar modo agli esclusi di beneficiare della legge<\/p>\n<p>Se\u00a0 si modificheranno le elezioni diversamente, saremo di fronte non pi\u00f9 a leggi ad &#8220;personam&#8221; ma legge &#8220;ad partitum&#8221;, saremmo di fronte alla creazione di un nuovo partito fascista che si autoelegge e si autoproclama impedendo nel contempo la partecipazione altrui, piano piano siamo gi\u00e0 dentro la dittatura. Sarebbe dunque una eversione dei principi\u00a0 democrazia e dello &#8220;stato di diritto&#8221; , impugnabili di fronte alle corti internazionali, con pochi euro.<\/p>\n<p>Ma\u00a0 c&#8217;\u00e8 il rischio grave che la conclamazione del &#8220;partito di stato&#8221; legittimi nel diritto chiunque a costituirsi in governo indipendente e sovrano in difesa dei diritti costituzionali, se necessario anche armato al fine di proteggere i diritti umani che comprendono quelli di partecipazione.<\/p>\n<p>Insomma non s&#8217;ha da fare la modifica delle regole da parte del governo e del parlamento.<br \/>\nSe si fanno nuove regole, queste devono tenere conto delle norme del Consiglio d&#8217;Europa divenute COGENTI con il trattato di Lisbona.<br \/>\nMa allora si fermi tutto e si ricominci da capo.<\/p>\n<p>Un pasticciaccio brutto. Ma davvero questa \u00e8 la qualit\u00e0 del partito di governo ?<\/p>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;\">La &#8220;soluzione politica&#8221; non \u00e8 possibile per Costituzione<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Costituzione stabilisce Art. 122. Il &#8220;sistema di elezione&#8221; e i casi di ineleggibilit\u00e0 e di incompatibilit\u00e0 del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonch\u00e9 dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princip\u00ee fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. Per [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":292,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[10,15,6],"tags":[],"class_list":["post-822","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-diritti-umani","category-giustizia","category-politica","has-post-title","has-post-date","has-post-category","has-post-tag","has-post-comment","has-post-author",""],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"builder_content":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/292"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=822"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/822\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}