{"id":1586,"date":"2011-06-07T18:07:33","date_gmt":"2011-06-07T17:07:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.palmerini.net\/blog\/?p=1586"},"modified":"2011-06-12T01:48:25","modified_gmt":"2011-06-12T00:48:25","slug":"le-norme-europee-impediscono-i-monopoli-la-concorrenza-verra-reintrodotta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/le-norme-europee-impediscono-i-monopoli-la-concorrenza-verra-reintrodotta\/","title":{"rendered":"Le norme Europee impediscono i monopoli: la concorrenza verra&#8217; reintrodotta"},"content":{"rendered":"<p>Le norme Europee sui servizi pubblici\u00a0 impediscono i monopoli di fatto, CIOE&#8217; IMPONGONO ALMENO IN PARTE QUELLO CHE SI VUOLE CANCELLARE. Per cui Il referendum di fatto cancella SOLO LA PROPRIETA&#8217; PUBBLICA DELLE RETI\u00a0 . Ecco lo studio giuridico <!--more--><em>L&#8217;art.14 TFUE recita<\/em><\/p>\n<p><em>Fatti salvi l&#8217;articolo 4 del trattato sull&#8217;Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell&#8217;importanza dei servizi di interesse economico generale nell&#8217;ambito dei valori comuni dell&#8217;Unione, nonch\u00e9 del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l&#8217;Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell&#8217;ambito del campo di<\/em> <em>applicazione dei trattati, provvedono affinch\u00e9 tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.<\/em><\/p>\n<p>Questo articolo stabilisce che vi \u00e8 la necessita&#8217; di garantire i \u201cservizi di interesse economico generale\u201d, ma ogni Stato puo&#8217; fissare i limiti di \u201cqualit\u00e0\u201d di tali servizi, ogni stato pu\u00f2 anche finanziare tali servizi, ma essi devono funzionare \u201cin base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie\u201d, vale a dire\u00a0 finanziariamente ed economicamente sostenebili.<\/p>\n<p>Lo Stato pu\u00f2 scegliere di fare eseguire ad altri questi servizi (soggetti privati o pubblici), ma\u00a0 nel rispetto dei trattati.<\/p>\n<p>Tuttavia lo Stato Italiano non puo&#8217; pensare di attuare le norme in materia di servizi pubblici in maniera del tutto difforme a quanto fanno gli altri stati membri. Ad imporlo\u00a0 \u00e8<\/p>\n<p><em>Articolo 114<\/em><br \/>\n<em> TFUE\u00a0 1.\u00a0 Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell&#8217;articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando\u00a0 secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed<\/em><br \/>\n<em> amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l&#8217;instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.<\/em><\/p>\n<p>L&#8217;articolo 26 definisce il mercato interno, e definisce quello dei servizi come un mercato interno.<\/p>\n<p>Articolo 26 (ex articolo 14 del TCE)<\/p>\n<p><em>1. L&#8217;Unione adotta le misure destinate all&#8217;instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati.<\/em><br \/>\n<em>2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale \u00e8 assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.<\/em><br \/>\n<em>3.\u00a0 Il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell&#8217;insieme dei settori considerati.<\/em><\/p>\n<p>Le \u201cnorme di protezionismo\u201d\u00a0 dei servizi pubblici sono VIETATE dall&#8217;Articolo 106<br \/>\n<em> 1. Gli Stati membri non emanano n\u00e9 mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.<\/em><\/p>\n<p>Per l&#8217;articolo 101 \u00e8 vietato falsare la concorrenza dei servizi , ad esempio fissando \u201cdirettamente o indirettamente i prezzi d&#8217;acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione\u201d (lettera a) ed\u00a0 \u00e8 vietato creare mercati \u201cprotetti\u201d\u00a0\u00a0 \u201cc) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; \u201d<\/p>\n<p>L&#8217;articolo dichiara immediatamente nulla e non applicavi ogni accordo legale in tal senso, e solo eccezionalmente possono essere derogati questi principi, MA NON SE IN PRATICA SI ARRIVA A \u201cdare a tali imprese la possibilit\u00e0 di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.\u201d ART.101.<\/p>\n<p>Di conseguenza le norme sulla concorrenza e sulla parziale privatizzazione che si voglio cancellare (l&#8217;art.23 BIS ) dovranno certamente essere reintrodotte.<\/p>\n<p>Se vince il SI&#8217; di fatto si cancella SOLO LA PROPRIETA&#8217; PUBBLICA DELLE RETI CHE OGGI E&#8217; GARANTITA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le norme Europee sui servizi pubblici\u00a0 impediscono i monopoli di fatto, CIOE&#8217; IMPONGONO ALMENO IN PARTE QUELLO CHE SI VUOLE CANCELLARE. 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