{"id":1425,"date":"2007-03-23T03:10:51","date_gmt":"2007-03-23T02:10:51","guid":{"rendered":"http:\/\/www.palmerini.net\/blog\/?p=1425"},"modified":"2011-03-23T03:26:53","modified_gmt":"2011-03-23T02:26:53","slug":"trattato-di-zurigo-1859","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/trattato-di-zurigo-1859\/","title":{"rendered":"TRATTATO DI ZURIGO 1859"},"content":{"rendered":"<p>Versione orginale a questo indirizzo<a href=\"http:\/\/1723526175716133277-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com\/site\/mantualex\/home\/contesto\/Zurigo.pdf?attachauth=ANoY7coM9OnvjhNabsFJeDntes2C5oYXEhwa4RI-Vswdy-nJjbdoK4jOfDcRyuNeNtDwNQc6aKyJomh045jzoHuQ00O1J7GhYYxbCxQipAZRuJQ4cQq6j1mw3ai4m8wOSNLYwJAIb1-RM_nJQKFJPsqZk8TU8azEWZUFrXZaJIu2AtG7Vq6EbIB1xOh1GMZK54xmjGwEQJdJNEcyPGY1-6GBkVusyvxbGg%3D%3D&amp;attredirects=0\" target=\"_blank\"> http:\/\/1723526175716133277-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com\/site\/mantualex\/home\/contesto\/Zurigo.pdf?attachauth=ANoY7coM9OnvjhNabsFJeDntes2C5oYXEhwa4RI-Vswdy-nJjbdoK4jOfDcRyuNeNtDwNQc6aKyJomh045jzoHuQ00O1J7GhYYxbCxQipAZRuJQ4cQq6j1mw3ai4m8wOSNLYwJAIb1-RM_nJQKFJPsqZk8TU8azEWZUFrXZaJIu2AtG7Vq6EbIB1xOh1GMZK54xmjGwEQJdJNEcyPGY1-6GBkVusyvxbGg%3D%3D&amp;attredirects=0<\/a><\/p>\n<p>Tratto da <a href=\"http:\/\/cronologia.leonardo.it\/storia\/a1859g.htm\" target=\"_blank\">http:\/\/cronologia.leonardo.it\/storia\/a1859g.htm<\/a><\/p>\n<p>8     AGOSTO &#8211; A Zurigo, si apre la conferenza di Pace per dar seguito all&#8217;Armistizio<br \/>\ndi Villafranca. L&#8217;Austria aveva posto il veto alla partecipazione del Regno<br \/>\ndi Sardegna (lo abbiamo gi\u00e0 letto quanto poca considerazione aveva Francesco<br \/>\nGiuseppe per gli italiani e soprattutto per Cavour) ma Napoleone III riesce<br \/>\na far ammettere anche i plenipotenziari del regno sabaudo. Che sono per\u00f2 pesci<br \/>\nfuori acqua. Non possono decidere nulla, e nulla ribattere. Sul tavolo restava<br \/>\nben in evidenza quello che aveva firmato Vittorio Emanuele a Villafranca.<br \/>\nAltro non potevano dire, n\u00e8 fare, ed era perfino superflua la loro presenza.<\/p>\n<p>I preliminari della pace essendo gi\u00e0 stabiliti tra gli Imperatori di Francia<br \/>\ne Austria, non rimaneva pi\u00f9 che procedere alla conclusione di un Trattato<br \/>\nsolenne. Era stata scelta la citt\u00e0 di Zurigo in Svizzera, volendola cos\u00ec premiare<br \/>\ndella neutralit\u00e0 da essa mantenuta durante la guerra.<\/p>\n<p>Dei tre Stati dunque interessati, rappresentavano la Francia il Conte Bourqueney<br \/>\ne il March. di Banneville, l\u2019Austria il Barone di Meysembug e il Conte<br \/>\nKaroly, il Piemonte il Cav. Desambrois. Questi doveva chiedere che le fortezze<br \/>\ndi Mantova e Peschiera restassero unite alla Lombardia; e che questa non passasse<br \/>\nal Piemonte alcuna parte del debito austriaco; fosse rispettato il cos\u00ec detto<br \/>\nvoto delle popolazioni della Italia centrale; alla Sardegna spettasse la direzione<br \/>\nmilitare e diplomatica nella Confederazione Italiana; al Re di Sardegna venisse<br \/>\nrestituita la Corona di ferro: tali erano le istruzioni sabaude date al Desambrois.<\/p>\n<p>Ma poi l\u20198 agosto riunitosi i plenipotenziar\u00ee per la prima volta,<br \/>\nl\u2019inviato sardo si astenne dall\u2019intervenire alle conferenze che<br \/>\npoi si tennero solo tra i plenipotenziar\u00ee francesi ed austriaci, nelle quali<br \/>\nvenne stabilita la cessione della Lombardia che l\u2019Austria faceva alla<br \/>\nFrancia, dalle mani della quale doveva poi riceverla il Piemonte; per il che<br \/>\ntra i soli plenipotenziar\u00ee di Francia e d\u2019Austria doveva pattuirsi la<br \/>\ncessione, e, fatto l\u2019accordo tra i due Imperi, rimaneva solo al Piemonte<br \/>\nlibero di accettare o rifiutare il dono della Lombardia.<\/p>\n<p>Intanto venivano pubblicati da parte dell\u2019Austria e della Prussia i documenti<br \/>\ndiplomatici relativi alla questione della mediazione, una delle cause che<br \/>\navevano prodotto il repentino cessare della guerra, mediazione che da quei<br \/>\ndocumenti appare proposta dalla Francia per mezzo dell\u2019Inghilterra, e<br \/>\ndopo che questa e la Russia ebbero dichiarato, non meno chiaramente della<br \/>\nPrussia: non aver esse avuta nessuna parte nella proposta della mediazione<br \/>\nche arrest\u00f2 improvvisamente i combattenti forzandoli a deporre le armi. In<br \/>\nseguito sarebbe sembrato che la buona intelligenza tra l\u2019Austria e quelle<br \/>\nPotenze dovesse rinascere, od almeno non dovessero pi\u00f9 ripetersi da parte<br \/>\nsua i lamenti del sofferto abbandono. Era quasi certo che l\u2019Austria si<br \/>\nmantenesse nei sentimenti espressi nel manifesto imperiale, e che le relazioni<br \/>\ntra Prussia e Austria ne rimanessero piuttosto raffreddate.<\/p>\n<p>Infatti parecchi giornali austriaci, fra i pi\u00f9 importanti, letti gli accennati<br \/>\ndocumenti, ne traevano per conseguenza che l\u2019Austria fosse stata tradita<br \/>\ndalla Prussia. La <em>Gazzetta Austriaca<\/em> diceva, che la Prussia non concesse<br \/>\naltro all\u2019Austria, che l\u2019offerta della sua mediazione: cosa altrettanto<br \/>\nfacile ma inutile. E a far capire la inanit\u00e0 dell\u2019offerta, chiedeva se<br \/>\nla Prussia sarebbe stata contenta dell\u2019Austria nel caso, che essendo<br \/>\nle sue province Prussiane o quelle di Posen invase dal nemico, l\u2019Austria<br \/>\nsi contentasse di impedire che l\u2019Alemagna le venisse in aiuto; offrisse<br \/>\nper\u00f2 la sua mediazione pregando umilmente il nemico di concedere quelle province<br \/>\na qualche principe secondogenito della casa di Prussia. La <em>Gazzetta di<br \/>\nVienna<\/em> poi affermava che l\u2019esercito prussiano non per altro era stato<br \/>\nposto in stato di guerra, solo per contenere l\u2019Annover, la Sassonia,<br \/>\nla Baviera e il Wurtemberg pronti a difendere la corona austriaca. Purtroppo<br \/>\nfin d\u2019allora era nei disegni della frammassoneria (Prussia e C.) la distruzione<br \/>\ndel Cattolico Impero degli Asburgo a profitto dei Luterani Hohenzollern:<br \/>\nsi faceva di tutto per indebolirlo.<\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">Ma ecco cosa si decise al trattato. Ignorando del tutto i Sabaudi. Loro dovevano solo leggere e basta. E attenersi alle disposizioni.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #0000ff; font-size: x-large;\"> Trattato di Zurigo<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art.<br \/>\n1. Vi sar\u00e0 per l\u2019avvenire, pace ed amicizia tra Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore de\u2019 Francesi, e Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore d\u2019Austria, come ancora tra i loro eredi e successori, i loro Stati e sudditi respettivi.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art.<br \/>\n2. I prigionieri di guerra saranno immediatamente resi da una parte e dall\u2019altra.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art.<br \/>\n3. Per attenuare i mali della guerra, e per una derogazione eccezionale, alla giurisprudenza generalmente consacrata, i bastimenti Austriaci catturati, che non poterono ancora essere oggetto di una condanna da parte del consiglio delle catture, saranno restituiti.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;I bastimenti e carichi saranno restituiti nello stato in cui si troveranno, nel momento della consegna, dopo il pagamento di tutti gli sborsi e di tutte le spese alle quali avranno potuto dar luogo la condotta la guardia e l\u2019istruzione delle dette catture, come ancora del nolo dovuto ai catturatori; e in fine, non potr\u00e0 essere reclamata alcuna indennit\u00e0 per ragione di catture colate<br \/>\na fondo o distrutte, non meno che per i sequestri operati sulle mercanzie, che erano propriet\u00e0 nemiche, quando anche esse non fossero state ancora oggetto di una decisione del consiglio delle catture.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;\u00c8 ben inteso d\u2019altra parte che i giudizi pronunziati dal consiglio delle catture sono definitivi, ed attribuiti agli aventi diritto.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 4. Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore d\u2019Austria rinunzia per s\u00e9 e per tutti i suoi discendenti e successori, in favore di Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore de\u2019 Francesi, ai suoi diritti e titoli sulla Lombardia, ad eccezione delle fortezze di Peschiera e di Mantova, e dei territori determinati dalla<br \/>\nnuova delimitazione che restano in possesso di Sua Maest\u00e0 Imperiale e Reale Apostolica.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;La frontiera, partendo dal limite meridionale del Tirolo, sul lago di Garda, seguir\u00e0 il mezzo del lago fino all\u2019altezza di Bardolino e di Manerba;<br \/>\nove essa raggiunger\u00e0 in linea retta il punto d\u2019intersecazione della zona di difesa della piazza di Peschiera con il lago di Garda.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">Questa zona sar\u00e0 determinata da una circonferenza il cui raggio calcolato a partire dal centro della piazza, \u00e8 fissato a 3,500 metri, pi\u00f9 la distanza del detto centro alla spianata del forte il pi\u00f9 avanzato. Dal punto d\u2019intersecazione della circonferenza cos\u00ec disegnata col Mincio, la frontiera seguir\u00e0 il Thalweg della riviera fino alle Grazie, si estender\u00e0 dalle Grazie in linea diretta, fino a Scarzarolo, seguir\u00e0 il Thalweg del Po fino a Luzzara, punto a partire dal quale non \u00e8 nulla cambiato ai limiti attuali, tali quali esistevano prima della guerra.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Una commissione militare istituita dai Governi interessati sar\u00e0 incaricata di eseguire il disegno sul terreno nel pi\u00f9 breve termine possibile.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 5. Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore de\u2019 Francesi dichiara la sua intenzione di rimettere a Sua Maest\u00e0 il Re di Sardegna i territori ceduti in virt\u00f9 dell\u2019articolo antecedente.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 6. I territori ancora occupati, in virt\u00f9 della convenzione dell\u20198 luglio passato, saranno reciprocamente evacuati dalle Potenze belligeranti, le milizie delle quali si ritireranno immediatamente al di l\u00e0 dei confini determinati dall\u2019articolo 4\u00b0.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 7. Il nuovo Governo della Lombardia prender\u00e0 a carico suo i tre quinti del debito del Monte Lombardo-Veneto.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Egli si accoller\u00e0 egualmente una parte del prestito Nazionale del 1854, fissato tra le alte parti contraenti a quaranta milioni di fiorini (moneta di convenzione).<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Il modo di pagamento di questi quaranta milioni di fiorini, sar\u00e0 determinato in un articolo addizionale.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 8. Una commissione internazionale sar\u00e0 immediatamente istituita per procedere alla liquidazione del Monte Lombardo-Veneto, la divisione dell\u2019attivo e passivo di questo stabilimento si effettuer\u00e0 prendendo a base la ripartizione di tre quinti per il nuovo Governo, e di due quinti per l\u2019Austria.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Dall\u2019attivo del fondo d\u2019ammortizzamento del Monte e della sua cassa di depositi consistente in effetti pubblici, il nuovo Governo ricever\u00e0 tre quinti, e l\u2019Austria due quinti; e quanto alla partita dell\u2019attivo, che si compone di beni rustici o di crediti ipotecar\u00ee, la commissione effettuer\u00e0 le ripartizioni tenendo conto della situazione degli immobili, in maniera da attribuirne la propriet\u00e0, per quanto sar\u00e0 possibile a quello dei due Governi sul territorio del quale saranno situati.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Quanto alle differenti categorie di debiti iscritti, sino al 4 Giugno 1859, sul Monte Lombardo-Veneto, ed ai capitali messi a interesse nella cassa dei depositi del fondo d\u2019ammortizzamento, il nuovo Governo si obbliga per tre quinti, e l\u2019Austria per due quinti, sia di pagare gl\u2019interessi, sia di rimborsare il capitale, conforme ai regolamenti fino ad oggi in vigore. I titoli di credito di sudditi Austriaci entreranno di preferenza nella quota dell\u2019Austria che, in termine di tre mesi, a datare dallo scambio delle ratificazioni, o piuttosto se pu\u00f2 farsi, trasmetter\u00e0 al nuovo Governo di Lombardia quadri specificati\u00a0 di questi titoli.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art.<br \/>\n9. Il nuovo Governo di Lombardia succede ai diritti ed obblighi risultanti da contratti regolarmente stipulati dall\u2019amministrazione austriaca per gli oggetti d\u2019interesse pubblico concernenti specialmente il paese ceduto.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art.<br \/>\n10. Il Governo Austriaco rimarr\u00e0 incaricato del rimborso di tutte le somme versate dai sudditi Lombardi, dai Comuni stabilimenti pubblici e Corporazioni religiose, nelle casse pubbliche austriache, a titolo di cauzioni, depositi e consegne. Egualmente i sudditi austriaci, Comuni, stabilimenti pubblici e Corporazioni religiose, che avranno versato somme, a titolo di cauzioni, depositi o consegne nelle casse della Lombardia, saranno esattamente rimborsati dal nuovo Governo.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art.<br \/>\n11. Il nuovo Governo di Lombardia riconosce e conferma le concessioni delle vie-ferrate, accordate dal Governo Austriaco sul territorio ceduto, in tutte le loro disposizioni, e per tutta la loro durata, e segnatamente le concessioni risultanti da contratti conchiusi in data del 14 Marzo 1856, 8 Aprile 1857, e 23 Settembre 1858.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;A partire dallo scambio delle ratificazioni del presente Trattato il nuovo Governo \u00e8 surrogato a tutti i diritti e a tutte le obbligazioni che risultavano per il Governo Austriaco, dalle concessioni succitate, in ci\u00f2 che concerne le linee di vie-ferrate situate sul territorio ceduto.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;In conseguenza, il diritto di devoluzione che apparteneva al Governo Austriaco circa quelle vie-ferrate, \u00e8 trasferito al nuovo Governo di Lombardia.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;I pagamenti che rimangono a farsi sulla somma dovuta allo Stato dai concessionar\u00ee, in virt\u00f9 del contratto del 14 Marzo 1856, come equivalente delle spese di costruzione di dette ferrovie, saranno effettuati integralmente nel tesoro austriaco.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;I crediti degli intraprendenti di costruzioni e dei fornitori, egualmente che le indennit\u00e0 per espropriazioni di terreni, riferentisi al periodo in cui le vie-ferrate in questione erano amministrate per conto dello Stato e che non sarebbero stati ancora saldati, saranno pagati dal Governo Austriaco, e, per quel tanto che essi sono tenuti, in virt\u00f9 dell\u2019atto di concessione, dai concessionar\u00ee a nome del Governo Austriaco.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Una convenzione speciale regoler\u00e0, nel pi\u00f9 breve termine possibile, il servizio internazionale delle vie-ferrate tra i paesi rispettivi.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 12. I sudditi lombardi domiciliati sul territorio ceduto col presente trattato, godranno, durante lo spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle ratificazioni e mediante una dichiarazione antecedente dell\u2019autorit\u00e0 competente, della facolt\u00e0 piena ed intera di asportare i loro beni mobili con franchigia di diritti, e di ritirarsi, con le loro famiglie, negli Stati di Sua Maest\u00e0 Imperiale e Reale Apostolica; nel qual caso la qualit\u00e0 di sudditi austriaci sar\u00e0 loro mantenuta. Essi saranno liberi di conservare i loro immobili situati sul territorio della Lombardia.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Eguale facolt\u00e0 \u00e8 accordata reciprocamente agli individui originar\u00ee del territorio\u00a0 ceduto di Lombardia, stabiliti negli Stati di Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore d\u2019Austria.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;I Lombardi che profitteranno delle presenti disposizioni non potranno essere, a motivo della loro scelta, inquietati, n\u00e9 da una parte n\u00e9 dall\u2019altra, nelle loro persone o nelle loro propriet\u00e0 situate negli Stati rispettivi.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Lo spazio di un anno \u00e8 esteso a due anni per i sudditi originar\u00ee del territorio ceduto della Lombardia, che all\u2019epoca dello scambio delle ratificazioni del presente Trattato si trovavano fuori del territorio della Monarchia Austriaca.<br \/>\nLa loro dichiarazione potr\u00e0 essere dalla rappresentanza austriaca la pi\u00f9 vicina, o dall\u2019autorit\u00e0 superiore di una provincia qualunque della Monarchia.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 13. I sudditi Lombardi che fanno parte dell\u2019armata Austriaca, ad eccezione di quelli che sono originar\u00ee della parte del territorio lombardo riservato a Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore d\u2019Austria col presente Trattato, saranno<br \/>\nimmediatamente liberati dal servizio militare, e restituiti ai loro focolari.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Resta inteso, che quelli fra di essi che dichiareranno di voler restare al servizio di Sua Maest\u00e0 Imperiale e Reale Apostolica non saranno per nulla inquietati per ci\u00f2, sia nelle loro persone, sia nelle loro propriet\u00e0.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Le medesime garanzie sono assicurate agli impiegati civili originar\u00ee della Lombardia che manifesteranno l\u2019intenzione di conservare le funzioni che occupano al servizio dell\u2019Austria.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 14. Le pensioni, tanto civili che militari, regolarmente liquidate, e che erano a carico delle casse pubbliche della Lombardia restano pagabili ai loro titolari, e se vi ha luogo, alle loro vedove ed ai loro figli, e saranno pagate nell\u2019avvenire dal nuovo Governo di Lombardia.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Questa stipolazione si estende ai pensionati, tanto civili che militari, come ancora alle loro vedove e figli, senza distinzione di origine, che conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto, e gli stipendi dei quali, soddisfatti fino dal 1814 dal passato Regno d\u2019Italia, sono allora passati a carico del tesoro austriaco.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 15. Gli archivi contenenti i titoli di propriet\u00e0 e documenti amministrativi e di giustizia civile sia relativi alla parte della Lombardia il cui possesso<br \/>\n\u00e8 riservato a Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore d\u2019Austria col presente Trattato,<br \/>\nsia alle province Venete, saranno rimessi ai Commissar\u00ee di Sua Maest\u00e0 Imperiale<br \/>\ne Reale Apostolica, appena si potr\u00e0 fare.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Reciprocamente,<br \/>\ni titoli di propriet\u00e0, documenti amministrativi e di giustizia civile concernenti<br \/>\nil territorio ceduto, che possono trovarsi negli archivi dell\u2019Impero<br \/>\nAustriaco saranno rimessi ai Commissar\u00ee del nuovo Governo di Lombardia.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Le alte parti contraenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente, sulla domanda delle autorit\u00e0 amministrative superiori, tutti i documenti e informazioni relative agli affari concernenti ad un tempo la Lombardia e la Venezia.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 16. Le corporazioni religiose stabilite in Lombardia potranno liberamente disporre delle loro propriet\u00e0 mobili ed immobili, nel caso che la nuova legislazione,<br \/>\nsotto la quale esse passano, non autorizzasse la conservazione dei loro stabilimenti.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 17. Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore dei Francesi si riserva di trasferire a Sua Maest\u00e0 il Re di Sardegna nella forma consacrata dalle transazioni internazionali, i diritti ed obbligazioni risultanti dagli articoli 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Trattato, come ancora dall\u2019articolo addizionale menzionato nell\u2019articolo 7.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 18. Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore dei Francesi e Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore d\u2019Austria si obbligano a favorire con tutti i loro sforzi la creazione di una Confederazione tra gli Stati Italiani, che sar\u00e0 posta sotto la <em>presidenza onoraria<\/em> del S. Padre, e lo scopo della quale sar\u00e0 di mantenere l\u2019indipendenza e l\u2019inviolabilit\u00e0 degli Stati confederati, di assicurare lo svolgimento de\u2019 loro interessi morali e materiali e di garantire la sicurezza interna ed esterna dell\u2019Italia con l\u2019esistenza di un\u2019armata federale.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;La Venezia, che rimane posta sotto la corona di Sua Maest\u00e0 Imperiale e Reale Apostolica, former\u00e0 uno degli Stati di questa Confederazione, e parteciper\u00e0 agli obblighi come ai diritti risultanti dal patto federale, le cui clausole saranno determinate da un\u2019assemblea composta dei rappresentanti di tutti gli Stati Italiani.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 19. Le circoscrizioni territoriali degli Stati indipendenti dell\u2019Italia, che non presero parte nell\u2019ultima guerra, non potendo esser cambiate<br \/>\nche col concorso delle Potenze che hanno presieduto alla loro formazione e riconosciuta la loro esistenza, i diritti del Gran Duca di Toscana, del Duca di Modena e del Duca di Parma <em>sono espressamente riservati<\/em> tra le alte parti contraenti.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 20. Desiderando veder assicurati la tranquillit\u00e0 degli Stati della Chiesa e il potere del S. Padre, convinti che questo scopo non potrebbe essere pi\u00f9 efficacemente ottenuto che con l\u2019adozione di un sistema adattato ai bisogni delle popolazioni e conforme alle generose intenzioni gi\u00e0 manifestate dal Sovrano Pontefice, Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore dei Francesi e Sua Maest\u00e0<br \/>\nl\u2019Imperatore d\u2019Austria uniranno i loro sforzi per ottenere da Sua Santit\u00e0, che la <em>necessit\u00e0<\/em> d\u2019introdurre nell\u2019amministrazione de\u2019 suoi Stati le riforme <em>riconosciute indispensabili<\/em> sia presa dal suo governo in seria considerazione.<br \/>\n<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 21. Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione degli spiriti, le alte parti contraenti dichiarano e promettono che, nei loro territor\u00ee rispettivi<br \/>\ne nei paesi restituiti o ceduti, alcun individuo compromesso all\u2019occasione degli ultimi avvenimenti nella penisola, di qualsiasi classe o condizione,<br \/>\nnon potr\u00e0 essere inquisito, molestato o turbato nella persona o nella sua propriet\u00e0, a cagione della sua condotta o delle sue opinioni politiche.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Art. 22. Il presente Trattato sar\u00e0 ratificato, e le ratificazioni saranno scambiate a Zurigo nello spazio di quindici giorni o pi\u00f9 presto se si pu\u00f2 fare. In fede<br \/>\ndi che i plenipotenziar\u00ee rispettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Fatto a Zurigo, il decimo giorno del mese di Novembre dell\u2019anno di grazia 1859.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;<em>Firmati<\/em><br \/>\n(L. S.) <span style=\"text-decoration: underline;\">Bourqueney<br \/>\n<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"> <\/span>(L. S.) <span style=\"text-decoration: underline;\">Banneville<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>(L. S.) <span style=\"text-decoration: underline;\">Karoly<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>(L. S.) <span style=\"text-decoration: underline;\">Meysembug<\/span>.&#8221; <\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow;\"><span style=\"color: #000080;\">Articolo addizionale<\/span> <span style=\"color: #000080;\"> al <em>Trattato<\/em> firmato, tra<br \/>\nla Francia e l\u2019Austria, a <em>Zurigo<\/em>, il 10 Novembre 1959.<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Il Governo di Sua Maest\u00e0 l\u2019Imperatore dei Francesi si obbliga verso il Governo di Sua Maest\u00e0 Imperiale e Reale Apostolica di effettuare, per conto del nuovo<br \/>\nGoverno della Lombardia, che glie ne garantir\u00e0 il rimborso, il pagamento di quaranta milioni di fiorini (moneta di convenzione) stipolati dall\u2019articolo 7 del presente Trattato, nel modo e alle scadenze qui appresso determinate:<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Otto milioni di fiorini saranno pagati in argento contante, mediante un mandato pagabile a Parigi, senza interessi, nel termine di tre mesi, a datare dal giorno della firma del presente Trattato e che sar\u00e0 rimesso ai plenipotenziar\u00ee di Sua Maest\u00e0 Imperiale e Reale Apostolica al momento dello scambio delle ratificazioni.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Il pagamento di trentadue milioni di fiorini restanti, avr\u00e0 luogo a Vienna, in argento contante e in dieci versamenti successivi ad effettuare, di due in tre mesi, in lettere di cambio su Parigi, in ragione di tre milioni duecento mila fiorini (moneta di convenzione) ciascuna. Il primo di questi dieci versamenti avr\u00e0 luogo due mesi dopo il pagamento del mandato di otto milioni di fiorini,<br \/>\ncome sopra stipolato. Per questo termine, come per tutti i termini seguenti, gli interessi saranno contati al cinque per cento, a datare dal primo giorno del mese che seguir\u00e0 lo scambio delle ratificazioni del presente Trattato.<br \/>\n<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Il presente articolo addizionale avr\u00e0 la medesima forza e valore come se fosse inserito parola per parola al Trattato di questo giorno. <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Esso sar\u00e0 ratificato in un solo atto, e le ratificazioni saranno scambiate nel medesimo tempo.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;In fede di che i plenipotenziar\u00ee respettivi hanno firmato il presente articolo addizionale e vi hanno apposto il sigillo colle loro armi.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;Fatto a Zurigo, il decimo giorno del mese di Novembre dell\u2019anno di grazia 1859.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">&#8220;<em>Firmati<\/em><br \/>\n(L. S.) <span style=\"text-decoration: underline;\">Bourqueney<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>(L. S.) <span style=\"text-decoration: underline;\">Banneville<br \/>\n<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"> <\/span>(L. S.) <span style=\"text-decoration: underline;\">Karoly<\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><strong>(L. S.) <span style=\"text-decoration: underline;\">Meysembug<\/span>.&#8221;<\/strong><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">Il trattato di pace era dunque compiuto, e si sarebbe detto che per uno spazio pi\u00f9 o meno lungo di tempo dovessero riposare le armi e il bel sorriso della<br \/>\npace fiorire sul volto dei travagliati popoli italiani. Ma invece quel trattato sembr\u00f2 quasi una scintilla per appiccare fuoco alle polveri da far saltare<br \/>\nin aria, non solo il resto d\u2019Italia, ma grande parte della stessa Europa.<br \/>\nInfatti mentre gli uomini autorevoli, (molti della massoneria), tenevano esternamente il broncio,\u00a0 in cuor loro gioivano, ben sapendo come il trattato di Zurigo<br \/>\naltro non fosse che un debole ostacolo al\u00a0 aggiungimento della unificazione d\u2019Italia e del fine ultimo della setta, la distruzione del Papato; gli<br \/>\norgani dei partiti di azione si mostravano non solo malcontenti, ma vogliosi e pronti a nuove guerresche imprese.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">Per\u00f2 non erano solo i noti organi rivoluzionar\u00ee che <em>agitavansi per agitare<\/em>, lo stesso Governo Sardo\u00a0 senza molti riguardi, in quella che con una mano sottoscriveva il Trattato, con ambedue apparecchiava nuove imprese. Cos\u00ec si venivano raccogliendo fucili per la nuova guerra che nessun uomo onesto immaginava o credeva possibile in quel momento; e non si trattavano di poche<br \/>\nmigliaia di fucili da servire per uno scopo qualunque di ordine interno o di sicurezza contro ulteriori invasioni possibili di stranieri nemici, ma se ne voleva un milione. \u00c8 poi da notare come questa idea fosse tutta cosa<br \/>\ndel famoso Garibaldi, il quale con febbrile attivit\u00e0 scriveva lettere per ogni dove per aprire sottoscrizioni per acquistare questi fucili.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">Il Lombardia, paese nuovo, fu presa sul serio la cosa, e il municipio di Milano si sottoscriveva per 100 mila lire. Non cos\u00ec al di l\u00e0 del Ticino, nelle antiche provincie piemontesi, dove le popolazioni si mostravano talmente\u00a0 stanche di questi giuochi liberaleschi, che non si os\u00f2 nemmeno proporre la sottoscrizione:<br \/>\ndella quale cosa lagnavasi il <em>Diritto<\/em>, deplorando codesta specie di dissenso tra Piemontesi e Lombardi. Mazzini poi, senza esservi neppure invitato da alcuno faceva l\u2019offerta di 200 lire, aggiungendo alla sottoscrizione<br \/>\nalcune parole che tutti i giornali sotto gli occhi del Governo Subalpino furono solleciti di pubblicare: <em> &#8220;Le armi, <\/em> diceva egli,<em> sono tutto per noi. \u00c8 necessario che affratellandosi rapidamente in questa soscrizione,<br \/>\ngli Italiani rivelino virili propositi e si separino finalmente da quell\u2019indecoroso cinguettio di ottimisti codardi, che aspettano libert\u00e0 e patria da una decisione<br \/>\ndi conferenze ipotetiche fra Regnanti stranieri&#8221;. <\/em><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">[&#8230;].<br \/>\nIl Generale Da Bormida, Ministro Piemontese per gli affari esteri, portatosi in Francia e abboccatosi con Napoleone III a S. Cloud, ritornava a Torino<br \/>\ncon la lettera del 20 di ottobre [&#8230;], colla quale l\u2019Imperatore dei francesi dichiaravasi vincolato dagli accordi di Villafranca, e aggiungeva essere necessario stare ai patti tracciando un programma di ordinamento d\u2019Italia da sostenersi in un prossimo Congresso. La lettera Imperiale pubblicata pel primo dal <em>Times<\/em>, fu riprodotta da tutti i giornali del movimento, i quali per\u00f2 a coro dichiaravano, non doversene tener conto, doversi invece procedere innanzi con fermezza e ordine, stante che l\u2019ordine salva le nazioni, e ripetevano il programma Napoleonico della liberazione d\u2019Italia dall\u2019Alpi all\u2019Adriatico, <em>quale unica logica che scioglie ogni<br \/>\nquestione<\/em>.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">Intanto Garibaldi era chiamato improvvisamente a Torino, ed aveva parecchi colloqu\u00ee col Re. Si pretese allora che questi desse all\u2019<em>eroe dei due mondi<\/em><br \/>\nconsigli e ordini conformi alla lettera di Napoleone III; ma invece s\u2019intendevano insieme <em>per fare da s\u00e9<\/em>. <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">L\u2019attitudine del Garibaldi avendo commosso il Gabinetto delle Tuileries, il Governo piemontese lo richiam\u00f2 dall\u2019Italia centrale. Recatosi a Nizza sui primi di dicembre, passava a Savona, dove in una allocuzione annunzi\u00f2 pubblicamente una prossima\u00a0riscossa. Quindi si portava a Genova nelle vicinanze della quale si trattenne, per essere pronto ad ogni occorrenza. Intanto a fine di essere pi\u00f9 libero e indipendente nell\u2019agire si dimetteva dal comando delle bande, lasciando ad altri il penoso incarico di scioglierle.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: medium;\"><strong><span style=\"font-family: Arial Narrow; color: #000080;\">Ricapitoliano alcune date. \u2014 L\u201911 di Luglio si stabilivano tra i due Imperatori i preliminari di pace a Villafranca; l\u20198 di Agosto si adunavano i plenipotenziar\u00ee a Zurigo, per il Trattato solenne; il 20 Settembre Mazzini scriveva a Vittorio Emmanuele di <em>osare<\/em>, e rompere il Trattato prima di concluderlo; il 20 di Ottobre Napoleone scriveva a Vittorio Emmanuele perch\u00e9 si osservasse<br \/>\nla pace; il 10 Novembre si sottoscriveva il Trattato di Zurigo; intanto Garibaldi veniva\u00a0 chiamato a Torino e si incontrava con Vittorio Emmanuele, e il 23 dello stesso mese dirigeva ai suoi compagni d\u2019armi il suddetto proclama, vero squillo di guerra con cui si rispondeva al trattato di pace.<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Versione orginale a questo indirizzo http:\/\/1723526175716133277-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com\/site\/mantualex\/home\/contesto\/Zurigo.pdf?attachauth=ANoY7coM9OnvjhNabsFJeDntes2C5oYXEhwa4RI-Vswdy-nJjbdoK4jOfDcRyuNeNtDwNQc6aKyJomh045jzoHuQ00O1J7GhYYxbCxQipAZRuJQ4cQq6j1mw3ai4m8wOSNLYwJAIb1-RM_nJQKFJPsqZk8TU8azEWZUFrXZaJIu2AtG7Vq6EbIB1xOh1GMZK54xmjGwEQJdJNEcyPGY1-6GBkVusyvxbGg%3D%3D&amp;attredirects=0 Tratto da http:\/\/cronologia.leonardo.it\/storia\/a1859g.htm 8 AGOSTO &#8211; A Zurigo, si apre la conferenza di Pace per dar seguito all&#8217;Armistizio di Villafranca. L&#8217;Austria aveva posto il veto alla partecipazione del Regno di Sardegna (lo abbiamo gi\u00e0 letto quanto poca considerazione aveva Francesco Giuseppe per gli italiani e soprattutto per Cavour) ma [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":292,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[12,15,61],"tags":[],"class_list":["post-1425","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-autogoverno-popolo-veneto","category-giustizia","category-storia","has-post-title","has-post-date","has-post-category","has-post-tag","has-post-comment","has-post-author",""],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"","jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_likes_enabled":true,"builder_content":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1425","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/292"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1425"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1425\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1425"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1425"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/palmerini.net\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1425"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}